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GREEN PASS NEI LUOGHI LAVORO: UN RIEPILOGO DELLE NORME

Torniamo sulle principali disposizioni da applicare sui luoghi di lavoro, per dipendenti, titolari e tutti gli altri soggetti

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giovedì 04 novembre 2021
L'app di controllo del green pass VerificaC19 L'app di controllo del green pass VerificaC19

Torniamo sulle principali disposizioni in vigore con l'obiettivo di permettere alle imprese associate di fare una sorta di check sull'effettiva attuazione di tutte le norme al fine di preservare i massimi livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ottemperare a tutti gli obblighi in caso di controlli in corso da parte degli organi di vigilanza.

CHI DEVE MUNIRSI DI GREEN PASS

Devono essesere in possesso di green pass sui luoghi di lavoro i dipendenti e tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo (titolari, soci, collaboratori, tirocinanti), la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

SE IL LAVORATORE NON E' IN POSSESSO DI GREEN PASS

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni, definendo le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche. I controlli vanno effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Nell'area riservata del sito associativo è stata predisposta una sezione dove è presente documentazione utile alle imprese per adempiere alle disposizioni relative al Green Pass nei luoghi di lavoro (accessibile,  previa registrazione, nell'area riservata a questo link).

CHI DEVE FARE I CONTROLLI

I datori di lavoro dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

LE SANZIONI

Per i lavoratori e  tutti i soggetti che svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo (titolari, soci, collaboratori, tirocinanti) che abbiano avuto accesso nei luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass è prevista una sanzione pecuniaria che va da € 600 ad € 1.500. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è, invece, prevista una sanzione da € 400 ad € 1.000.

Per maggiori informazioni le aziende associate possono contattare l’Ufficio Sindacale di Confcommercio Vicenza (0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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