Il "Codice della Crisi" entra in vigore ufficialmente il 15 luglio. Dopo una serie di rinvii (l'ultimo lo aveva posticipato al 16 maggio ma poi il "decreto PNRR 2" lo aveva ulteriormente differito all'attuale scadenza) diventa dunque operativa la norma.
Il Codice della Crisi arriva al traguardo con ulteriori modifiche apportate da uno schema di Decreto legislativo approvato a metà giugno che ha introdotto nuovi strumenti per la rilevazione tempestiva della crisi o dell’insolvenza. Tra questi, in particolare, il decreto legislativo ha recepito la più recente e dinamica disciplina della composizione negoziata della crisi (decreto legge 24 agosto 2021, n.118, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 2021, n.147) in sostituzione del previgente rigido sistema di allerta basato sul meccanismo degli indicatori della crisi e del procedimento di composizione assistita della crisi, dinanzi all’organismo di composizione della crisi.
Vediamo allora in cosa consiste la composizione negoziata, che ha come fulcro la Camera di Commercio e che è uno degli strumenti più importanti che interessano le imprese rappresentate da Confcommercio.
Nella sostanza, l'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. E’ un istituto caratterizzato da semplicità e snellezza applicativa con costi predeterminati (il costo di remunerazione dell’esperto fissato secondo precisi parametri di attivo dell'impresa debitrice). L’istituto è quindi rivolto ad imprese con squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di cui si possa ragionevolmente perseguire il risanamento.
La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa si basa essenzialmente sull’attività di un unico esperto indipendente nominato per assistere e gestire le fasi di composizione della crisi. Le imprese potranno accedere ad una piattaforma telematica nazionale, che consentirà all’imprenditore e ai suoi consulenti di redigere un piano di risanamento, e di poter effettuare un test pratico sulla stessa piattaforma al fine di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento stesso.
Il ruolo dell’esperto. Dovrà essere tenuto presso ogni Camera di commercio di capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano un elenco di esperti in cui possono essere inseriti i seguenti soggetti:
La nomina dell’esperto – su istanza del debitore – sarà effettuata entro cinque giorni lavorativi da una commissione permanente (in carica per due anni) formata da tre membri nominati rispettivamente dal presidente della sezione fallimentare del capoluogo di regione, dal presidente della Cciaa presso cui è costituita la commissione e dal prefetto del capoluogo di regione. L’esperto si prefigura dunque come un operatore professionale imparziale e indipendente, scelto in base alle diverse specializzazioni disponibili: egli opera nella massima riservatezza, potendo richiedere all’imprenditore e ai creditori le informazioni utili o necessarie e avvalersi (a proprie spese) di esperti e di un revisore. L’esperto accetta l’incarico, verificata preliminarmente la propria indipendenza e la effettiva capacità di esecuzione dello stesso anche in relazione alle informazioni immediatamente desumibili dalla documentazione fornita dall’imprenditore da depositare unitamente all’istanza di nomina, recante i dati storici, relativi al proprio profilo di rischio di natura finanziaria, tributaria e previdenziale ma anche recante la relazione sull’attività esercitata e un idoneo piano finanziario.
In breve, la fase utile al confronto in merito alle prospettive di risanamento riguarderà l’imprenditore, eventuali consulenti (advisor), e l’organo di controllo. Se non vi sono prospettive di risanamento, la procedura si conclude in totale anonimato e senza dover informare né i terzi né il tribunale. In caso di valutazione positiva, l’esperto avvia la fase negoziale tra l’imprenditore ed i terzi (creditori in primis, ed eventualmente i sindacati, nella quale ciascuno conserva le proprie prerogative: l’esperto rivestirà una funzione di mediazione e di garanzia per le parti, agevolando le trattative e prospettando le possibili strategie di intervento, con una funzione non sovraordinata ma prettamente ausiliaria.
Compito specifico dell’esperto è, tuttavia, anche quello di valutare e segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo eventuali atti di straordinaria amministrazione ed eventuali pagamenti incoerenti con le prospettive di risanamento o altri atti posti in essere in pregiudizio dei creditori.
In caso d’inerzia, l’esperto iscrive ed annota il proprio dissenso al registro imprese. La nota può condurre alla revoca di eventuali misure protettive.
L’esperto valuta anche i contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, invitando le parti a rideterminarne il contenuto se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, fatto salvo, in caso di disaccordo il provvedimento del tribunale.
Il percorso dialogato di trattativa si conclude, entro 180 giorni quale termine ultimo, con una relazione finale dell’esperto. In caso di esito negativo si può procedere con l’adozione di uno degli strumenti già disciplinati dalla legge fallimentare.
In caso positivo viene anche prevista la possibilità di un accordo tra il debitore e i creditori aderenti che potrà consentire effetti economici premiali sui debiti erariali (se la relazione finale evidenzia continuità almeno per un biennio), ovvero di un accordo tra le parti, sottoscritto anche dall’esperto. L’accordo raggiunto produrrà gli effetti del piano attestato ex articolo 67, senza la necessaria relazione di asseverazione, essendo sufficiente la sottoscrizione dell’esperto.
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