Il Consiglio dei ministri ha approvato mercoledì 29 dicembre un altro decreto legge che contiene ulteriori misure per contrastare il fortissimo incremento di nuove infezioni da Covid-19, che si sta registrando in Italia. Ad esso ne seguirà un altro che sarà discusso già nei primi giorni dell’anno.
In particolare, il decreto del 29 dicembre interviene estendendo l’obbligo di green pass rafforzato (il “super green pass” che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione), sulle quarantene per i vaccinati e sulle capienze negli impianti sportivi. Vediamo il contenuto in sintesi.
GREEN PASS RAFFORZATO
Ricordiamo che il Green pass Rafforzato (Super green pass) è la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19.
Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza viene esteso l’utilizzo del “Super green pass” a:
QUARANTENE
In sintesi, le nuove regole per la quarantena consentono a chi ha già fatto la dose booster di vaccino (la terza o la seconda per chi aveva fatto il monodose Johnson&Johnson) o a chi ha completato la seconda dose entro 4 mesi di non autoisolarsi, ma di passare attraverso un test Covid solo in caso di sintomi.
La quarantena di 10 giorni resta quindi, sostanzialmente, da attuare solo per i non vaccinati.
Il decreto prevede che, chi ha avuto contatti stretti con persone positive non deve stare in quarantena se:
Per dieci giorni, però, si dovrà indossare una mascherina di tipo FFP2 e, solo in caso di sintomi, bisognerà effettuare un test antigenico rapido o molecolare cinque giorni dopo l’ultimo contatto.
Per uscire dalla quarantena o dall’auto-sorveglianza bisognerà essere negativi a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In quest’ultimo caso bisognerà trasmissione all’Asl di appartenenza il relativo referto.
COSA SIGNIFICA CONTATTO STRETTO?
Ricordiamo cosa si intende per contatto stretto.
È ritenuto un “contatto stretto”:
CAPIENZE IMPIANTI SPORTIVI
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
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