Sta destando non poche preoccupazioni alle imprese, data la complessità dei dati richiesti, l’applicazione operativa del recente “Decreto Trasparenza”, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Si tratta di un provvedimento che impone alle aziende di adempiere a nuovi obblighi informativi al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto.
Vediamone da vicino le principali caratteristiche e le scadenze.
Prima di tutto va detto che il provvedimento si applica non solo ai contratti di lavoro subordinato (determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione),ma anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali.
Restano, invece, esclusi i lavoratori autonomi, gli agenti e coloro che abbiano rapporti di durata molto breve (pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali in 4 settimane consecutive).
Il provvedimento, nella sostanza, amplia notevolmente l’elenco delle informazioni che il datore deve fornire al lavoratore per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, all’atto dell’assunzione prima che inizi l’esecuzione della prestazione e, comunque, entro i 7 giorni successivi (salvo il maggiore termine di un mese per alcuni dati).
Per i rapporti già in essere è previsto, invece, che il datore provveda all’aggiornamento su richiesta scritta del lavoratore entro 60 giorni dalla stessa.
Oltre ai dati tipici del rapporto – come la tipologia contrattuale, l’identità del datore, il luogo di lavoro, la data di inizio e fine, il periodo di prova (se previsto), l’inquadramento del lavoratore, l’orario di lavoro – il datore deve, tra l’altro, comunicare anche la durata delle ferie e dei congedi retribuiti, la procedura e i termini di preavviso in caso di recesso di ambo le parti, le condizioni per modificare i turni di lavoro (in presenza di orari prevedibili) la formazione destinata al lavoratore e gli istituti previdenziali e assicurativi cui sono versati i contributi.
Qualsiasi variazione delle informazioni oggetto di comunicazione deve essere resa nota al lavoratore entro il primo giorno di decorrenza della modifica, salvo che non si tratti di rettifiche legislative o derivanti dalla contrattazione collettiva.
Le sanzioni per l’omesso, il ritardato o l’incompleto adempimento degli obblighi informativi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Ci sono poi informazioni supplementari che il Decreto stabilisce debbano essere fornite ai lavoratori per le seguenti tipologie di rapporti:
Vale la pena analizzare, in questo caso, le così dette “Prestazioni non prevedibili”, che possono interessare le imprese rappresentate. È sancito l’obbligo datoriale di informare il prestatore circa:
LE SCADENZE
Il decreto entra in vigore a partire dal 13 agosto2022 ed entro questa data c’è l’obbligo di comunicazione al lavoratore di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro. Nonostante l’imminenza del nuovo obbligo, tuttavia, è stato previsto che le informazioni eventualmente non contenute nella lettera di assunzione o nel modello UNILAV, possano essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa (non dalla data di stipula del contratto individuale).
Inoltre, tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni:
Escludendo le informazioni di cui sopra, e quelle già previste, precedentemente, dal d.lgs. 152/1997, all’art. 1, i nuovi elementi oggetto della comunicazione, che, invece, dovranno essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, risultano essere i seguenti:
Si fa presente, infine, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.
In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire le suddette informazioni solo previa richiesta scritta del lavoratore e l’aggiornamento e l’integrazione delle informazioni richieste dovrà avvenire entro 60 giorni.
Per maggior informazioni è disponibile l’Ufficio Relazioni Sindacali e Legislazione del Lavoro di Confcommercio Vicenza o, per le imprese che usufruiscono dei servizi, l’Ufficio Paghe (tel. 0444964300).
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.