IN AGGIORNAMENTO
E' in vigore dal 14 ottobre, il nuovo Dpcm datato 13 ottobre 2020 che introduce ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19. Il provvedimento con il relativo allegato sono scaricabili dal link a fondo pagina.Gli uffici di Confcommercio Vicenza ne stanno al momento analizzando i risvolti per le attività del commercio turismo e servizi, di cui vi aggiorneremo in questa pagina. Sono comunque già disponibili e scaricabili dai relativi link a fondo pagina, alcuni cartelli rivolti ai pubblici esercizi (che possono essere anche richiesti agli uffici dell'Associzione).
Ecco, in estrema sintesi, le principali novità:
MASCHERINE - L'articolo 1 del dpcm stabilisce che "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande". Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".
PUBBLICI ESERCIZI -Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con consumo al tavolo e sino alle 21 in assenza di consumo al tavolo.1". Considerato che il provvedimento entrerà in vigore il 14 ottobre, l'obbligo di chiusura scatterà rispettivamente alle 21 e alla mezzanotte del 14 ottobre stesso. Resta consentita la "ristorazione con consegna a domicilio" e la "ristorazione con asporto" ma "con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21".
DISCOTECHE, FIERE, CONGRESSI, FESTE - Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso: a tal proposito Silb-Fipe Confcommercio hanno richiesto un urgente chiarimento in merito alla sussistenza del divieto non solo per le attività di ballo, ma in generale per ogni attività. E' permesso lo svolgimento di fiere e congressi.
Ulteriore novità, rispetto ai precedenti dpcm, è che sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (matrimoni, comunioni, ecc.) possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Fipe Confcommercio è già in contatto con i referenti governativi per ricevere indicazioni in merito all'eventuale applicazione di questi limi anche nei pubblici esercizi, ritenendo che così come è stata formulata la norma non sia chiaramente applicabile a queste attività in quanto la festa non può essere equiparata al momento in cui si va al ristorante a mangiare, ma sottintende altre attività collaterali di intrattenimento.
Nelle abitazioni private è "comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi" in numero "superiore a 6".
CINEMA E CONCERTI - Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi in spazi chiusi o all'aperto che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d'intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
SPORT - Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto (che saranno comunque individuati con successivo provvedimento nel ministro dello Sport) sono consentiti, si legge nel dpcm, "da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali".
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.