lunedì 19 ottobre 2020
IN VIGORE IL DPCM 18 OTTOBRE 2020
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, ed è in vigore, il nuovo Dpcm datato 18 ottobre 2020 che introduce ulteriori disposizioni attuative per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19. Il provvedimento, che integra e in parte sostituisce le disposizioni del Dpcm 13 ottobre è scaricabile dal link a fondo pagina, assieme ad alcuni cartelli aggiornati per pubblici esercizi e negozi, che rendiamo anch'essi scaricabili.
Dopo l'analisi, gli uffici di Confcommercio Vicenza forniscono una sintesi dei contenuti della normativa.
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18:00 in assenza di consumo al tavolo.
- Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. A tal proposito, si evidenzia che la Regione Veneto ha adottato, in data 17 Ottobre l’Ordinanza 141 (scaricabile dal link a fondo pagina) che prevede che il distanziamento interpersonale non è obbligatorio tra persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonchè tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.
- Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.
- Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, così come è confermato il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.
- Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di trenta persone. Si evidenzia che il Ministero dell’Interno il 16 ottobre ha diramato una nota nella quale ha evidenziato che il divieto si applica anche ai luoghi pubblici ed aperti al pubblico: anche a seguito di questa circolare alcune Prefetture hanno confermato che il divieto si applica anche ai servizi di ristorazione.
- Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
- Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
- E' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza. Va evidenziato che il Ministero dell’Interno con circolare del 20 ottobre, inviata alle Prefetture, ha specificato che la “distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni , l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc”.
- Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.
- Può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
ATTIVITA' COMMERCIALI
Per quanto riguarda le attività commerciali, il riferimento, più che al Dpcm 18 ottobre è al Dpcm 13 ottobre (anch'esso scaricabile dal link a fondo pagina), in vigore fino al prossimo 13 novembre, che tocca comunque solo marginalmente le attività del settore commercio. Vediamone da vicino alcuni aspetti.
E’ innanzi tutto confermato l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi chiusi ed in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’isolamento rispetto a persone non conviventi; fatto questo che comporta l’obbligo di indossare la mascherina, ad esempio, anche nelle aree di pertinenza delle aziende poste all’aperto (ad esempio per esposizioni di prodotti posti in vendita nell’area di proprietà antistante i locali commerciali).
Nello specifico, per le attività commerciali, il decreto prevede che esse si svolgano a condizione che:
- sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
- gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
- sia assicurato il rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni (scaricabile dal link a fondo pagina).
Sull’intero territorio nazionale, inoltre, tutte le attività sono in ogni caso tenute a continuare ad osservare i contenuti del Protocollo del 24.04.2020 Governo/Parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.