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CORONAVIRUS: ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DAL 19 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2021

Il provvedimento detta nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, Le novità e l'autocertificazione da compilare per gli spostamenti dopo le ore 14.00

venerdì 18 dicembre 2020
L'ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DAL 19 DICEMBRE AL L'ORDINANZA REGIONALE IN VIGORE DAL 19 DICEMBRE AL

E' stata pubblicata, ed è scaricabile dal link a fondo pagina, L'Ordinanza Regionale 169 del 17 dicembre 2020 contenente ulteriori disposizioni sull'emergenza Covid 19 (che si aggiungono a quanto previsto dal DPCM 3 dicembre) che entra in vigore sabato 19 dicembre, fino al 6 gennaio 2021.

L’Ordinanza introduce alcune nuove disposizioni, confermando nel contempo quelle già introdotte con la precedente (che ad ogni buon conto riportiamo in questo articolo). Va detto, peraltro, che a livello nazionale è prossima l’adozione di un ulteriore provvedimento, i cui contenuti potranno disciplinare (e quindi anche restringere) le condizioni di esercizio e/o movimento nell’ambito della nostra regione. 

Si riassumono in ogni caso di seguito le principali novità contenute nel provvedimento regionale.

LE NOVITA'

SPOSTAMENTI TRA COMUNI DEL VENETO

Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per:

  • comprovate esigenze lavorative,
  • studio,
  • motivi di salute,
  • situazioni di necessità,
  • per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.

Dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione. Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.

AUTOCERTIFICAZIONE

Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell'autocertificazione conforme al modello statale reperibile a questo link.

L'autocertificazione è da esibire all'organo di controllo (in mancanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa di legge.

PUBBLICI ESERCIZI

Spostamenti verso ristoranti. I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo.

SOGGIORNI TURISTICI

Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico. Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di "riferimento" dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l'albergo, seconda casa o simili

MISURE CONFERMATE
Come detto, la nuova ordinanza conferma
le disposizioni già vigenti con il precedente provvedimento regionale, che per comodità riassumiamo sinteticamente di seguito.

Comportamenti personali.
Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro. Nei pubblici esercizi la mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione.

Negozi al dettaglio.
L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare (salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni).

Limiti di compresenza di persone in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio:

a) per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta;

b) per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni venti metri quadri.

Obbligo di esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

Pubblici esercizi.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.

Dalle ore 15 alla chiusura l’attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro.

Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro.

Obbligo di esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.

 

 

 

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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