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LA BORSA SHOPPER IN PLASTICA? O VIETATA O CEDUTA A PAGAMENTO

Per quali tipologie di sacchetto vige il divieto di commercializzazione e per quali, invece, l’obbligo di cessione a titolo oneroso

mercoledì 30 agosto 2023
LA BORSA SHOPPER IN PLASTICA? O VIETATA O CEDUTA A PAGAMENTO LA BORSA SHOPPER IN PLASTICA? O VIETATA O CEDUTA A PAGAMENTO

“Le serve una borsetta”? La domanda è ricorrente da parte dei negozianti e anche se i clienti sono sempre più spesso già attrezzati con propri sacchetti riutilizzabili, dimostrando così sensibilità ai temi ambientali, non manca chi invece risponde “si grazie”. Ma tutto non si riduce in un semplice “botta e risposta” tra commerciante e cliente, perché anche su questo tema, come ben sanno gli imprenditori del settore, ci sono norme precise.

Norme che vale la pena riepilogare per evitare di incorrere in errori e potenzialmente, in sanzioni.


IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
Facendo un incrocio delle varie norme in vigore (il riferimento normativo principale resta l’art. 9-bis del D.L. 91/2017) e dei vari chiarimenti che si sono succeduti nel tempo, vediamo di seguito un riepilogo delle regole al momento.

Prima di tutto va detto che è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero vale a dire le borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto (N.B. per quello c.d. “ultraleggero” – con spessore inferiore a 15 micron -  vige però la deroga di cui si dirà sotto).

È invece consentita la commercializzazione di tutte le altre borse di plastica aventi ben determinate caratteristiche (che vediamo a breve), fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso,  quindi con il divieto di cederle gratuitamente. In questo caso il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci, o dei prodotti trasportati per il loro tramite (nota bene: il Mise ha dichiarato libero e legittimo il sottocosto, quindi il prezzo dei sacchetti non ha limiti al momento).

Quali sono, allora, le borse che possono essere liberamente commercializzate, purchè a titolo oneroso? Eccole:

- le borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. Si tratta dei sacchetti monouso, utilizzabili poi per il contenimento dei rifiuti (umidi) casalinghi;

- le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esternaa condizione rispondano a queste caratteristiche:

  • con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  • con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

- le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna a condizione rispondano a queste caratteristiche:

  • con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  • con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

- le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron:  quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura (tipicamente in uso nei supermercati accanto ai banchi di ortofrutta). Tali tipi di borse sono state tuttavia oggetto, nel tempo, di una progressiva riduzione della commercializzazione secondo precise modalità e tempistiche: infatti, dal 1° gennaio 2021 possono essere commercializzate esclusivamente quelle biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 %.

Come riconoscere il sacchetto conforme alle norme

Considerate le varie tipologie esistenti sul mercato, per un negoziante potrebbe non essere così facile ed immediato capire se sta mettendo a disposizione del cliente degli shoppers in regola con la normativa vigente. È infatti opportuno che chi offre ai propri clienti tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi alle norme di legge già al momento dell’acquisto da parte del fornitore.

La raccomandazione è di fare molta attenzione e di chiedere ai propri fornitori l’assicurazione scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla legislazione vigente.

In ogni caso, per capire se un sacchetto è “ok”  o meno, bisogna leggere le informazioni riportate direttamente nelle pareti del sacchetto.

I  bioshopper conformi alla norma recano indicazioni che contengono termini quali “compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432” (es. “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici ”). Invece scritte quali “biodegradabile” (senza il termine “compostabile”) o “rispetta la normativa UNI EN 14855” non offrono garanzie di conformità ai limiti imposti dalla norma, che è esclusivamente la UNI EN 13432:2002. Sul sacchetto è possibile altresì ricercare i marchi degli organismi certificatori accreditati che attestano la certificazione della biodegradabilità e della compostabilità, come ad es. “OK Compost”, “Compostable” e “Compostabile CIC”. I loghi di tali Marchi sono inoltre dotati di un codice seguito da un numero (Sxxx o 7wxx) riferito a ogni azienda produttrice che deve assicurare anche la tracciabilità.

LE SANZIONI SONO PESANTI

Chi commercializza borse di plastica per il trasporto che non corrispondano alle caratteristiche previste dalla norma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Analoga sanzione colpisce chi commercializza i sacchetti "ultraleggeri" non rispondenti alle caratteristiche richieste dalla legislazione in materia. La sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo (100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto, o un valore della merce superiore al 10% del fatturato del trasgressore, nonché nel caso di utilizzo sulle borse di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi previsti dalla normativa.

All'accertamento delle violazioni provvede, d'ufficio o su denuncia, la polizia amministrativa: Polizia Municipale e ogni altra autorità di polizia: carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia provinciale, polizia sanitaria etc., nell’esercizio delle proprie funzioni di polizia amministrativa.

Per qualsiasi ulteriore informazione sulle regole in vigore nella commercializzazione degli shoppers è a disposizione degli associati l’Ufficio Commercio Interno dell’Associazione (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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