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LE NUOVE SCADENZE DEL CODICE DELLA CRISI E LA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA”

La maggior parte delle misure sono state spostate al 16 maggio 2022, ma da novembre entra in vigore la procedura per la soluzione negoziata delle crisi

giovedì 09 settembre 2021
LE NUOVE SCADENZE DEL CODICE DELLA CRISI E LA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA” LE NUOVE SCADENZE DEL CODICE DELLA CRISI E LA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA”

Una volta esauriti gli interventi agevolativi e di carattere economico, che hanno mitigato gli effetti della crisi Covid, potrebbero essere molte le imprese, soprattutto medio-piccole, a non riuscire ad assolvere gli adempimenti richiesti dal nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, compromettendo la prosecuzione dell’attività aziendale.
Per questo motivo il Governo ha approvato, il 24 agosto scorso, il decreto legge n. 118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” che rinvia al 16 maggio 2022 la maggioranza delle disposizioni contenute nella norma di recepimento della direttiva UE 2019/10239 così detta “Insolvency”.
L’intervento più importante è il differimento al 31 dicembre 2023 del sistema di allerta obbligatorio e automatico di cui al titolo II del Codice della Crisi, ritenuto eccessivamente rigido per far fronte in modo rapido ed efficiente ad effetti straordinari di crisi, sostituito, con effetto dal 15 novembre prossimo, da un percorso negoziale denominato «composizione negoziata»., su base volontaria, fortemente dialogato e partecipato dall’imprenditore in crisi e dai creditori, attraverso la mediazione e garanzia di un esperto.

Altra linea d’intervento è rappresentata da modifiche alla legge fallimentare, al fine di rendere immediatamente operative disposizioni più favorevoli per un tempestivo superamento delle crisi d’impresa già in atto. In particolare:

  • anticipazione dell'entrata in vigore di alcuni articoli del Codice della crisi al fine di ampliare l'accesso alle procedure alternative al fallimento (liquidazione giudiziale);
  • ulteriori modifiche al quadro normativo delle regole sulla transazione fiscale e previdenziale.


Vengono inoltre, previsti interventi di accompagnamento mirati a prorogare o estendere misure emergenziali già in essere, tra cui:

  • la proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale è possibile depositare l’atto di rinuncia al concordato preventivo cd. in bianco per la predisposizione di un piano attestato di risanamento (ex art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare;
  • in sede di concordato con continuità, applicazione per l’intero periodo di emergenza sanitaria del termine massimo di 120 giorni per il deposito di proposta, piano e relazione del professionista indipendente anche in pendenza di istanza di fallimento.


In sintesi, un quadro temporale relativo all’entrata in vigore delle novità è il seguente:

15 novembre 2021
Entrata in vigore della nuova procedura di Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, volontaria ed extragiudiziale sostitutiva del più complesso e rigido sistema di “allerta” di cui al titolo II del Codice della Crisi. L’imprenditore mantiene la gestione e viene assistito da un esperto nell’individuazione di un percorso protetto (applicazione di misure protettive) di risanamento da svolgere nell’arco di 180 giorni, salvo specifici casi di proroga.

16 maggio 2022
Entrata in vigore di tutte le norme del Codice della crisi, di cui non è stata anticipata l’applicazione, con esclusione di quelle relative al sistema di allerta

31 dicembre 2023
Entrata in vigore del meccanismo di allerta obbligatorio, basato sugli indicatori, previsto dal Codice della crisi.

Che cos’è la composizione negoziata
Vediamo ora da vicino alcuni aspetti della “Composizione negoziata”. Nella sostanza,  l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. E’ un istituto caratterizzato da semplicità e snellezza applicativa con costi predeterminati (il costo di remunerazione dell’esperto fissato secondo precisi parametri di attivo dell'impresa debitrice). L’istituto è quindi rivolto ad imprese con squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di cui si possa ragionevolmente perseguire il risanamento.

La composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa si basa essenzialmente sull’attività di un unico esperto indipendente nominato per assistere e gestire le fasi di composizione della crisi. Le imprese potranno accedere ad una piattaforma telematica nazionale, che consentirà all’imprenditore e ai suoi consulenti di redigere un piano di risanamento, e di poter effettuare un test pratico sulla stessa piattaforma al fine di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento stesso.

Il ruolo dell’esperto. Dovrà essere tenuto presso ogni Camera di commercio di capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano un elenco di esperti in cui possono essere inseriti i seguenti soggetti:

  • dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all’albo da almeno cinque anni,
  • gli avvocati iscritti all’albo da almeno cinque anni che documentino precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa,
  • i consulenti del lavoro iscritti all’albo da almeno cinque anni che documentino la partecipazione in almeno tre casi di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, accordi sottostanti a piani attestati o concordati con continuità aziendale omologati,
  • altri soggetti che documentano di avere svolto funzione di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse positivamente (stipula accordo o omologazione) senza una successiva dichiarazione di fallimento.


A fronte di questi requisiti, ogni esperto dovrà possedere una specifica formazione i cui contenuti saranno fissati con un decreto dirigenziale del ministero della Giustizia da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto.

La nomina dell’esperto – su istanza del debitore – sarà effettuata entro cinque giorni lavorativi da una commissione permanente (in carica per due anni) formata da tre membri nominati rispettivamente dal presidente della sezione fallimentare del capoluogo di regione, dal presidente della Cciaa presso cui è costituita la commissione e dal prefetto del capoluogo di regione. L’esperto si prefigura dunque come un operatore professionale imparziale e indipendente, scelto in base alle diverse specializzazioni disponibili: egli opera nella massima riservatezza, potendo richiedere all’imprenditore e ai creditori le informazioni utili o necessarie e avvalersi (a proprie spese) di esperti e di un revisore. L’esperto accetta l’incarico, verificata preliminarmente la propria indipendenza e la effettiva capacità di esecuzione dello stesso anche in relazione alle informazioni immediatamente desumibili dalla documentazione fornita dall’imprenditore da depositare unitamente all’istanza di nomina, recante i dati storici, relativi al proprio profilo di rischio di natura finanziaria, tributaria e previdenziale ma anche recante la relazione sull’attività esercitata e un idoneo piano finanziario.

In breve, la fase utile al confronto in merito alle prospettive di risanamento riguarderà l’imprenditore, eventuali consulenti (advisor), e l’organo di controllo. Se non vi sono prospettive di risanamento, la procedura si conclude in totale anonimato e senza dover informare né i terzi né il tribunale. In caso di valutazione positiva, l’esperto avvia la fase negoziale tra l’imprenditore ed i terzi (creditori in primis, ed eventualmente i sindacati, nella quale ciascuno conserva le proprie prerogative: l’esperto rivestirà una funzione di mediazione e di garanzia per le parti, agevolando le trattative e prospettando le possibili strategie di intervento, con una funzione non sovraordinata ma prettamente ausiliaria.

Compito specifico dell’esperto è, tuttavia, anche quello di valutare e segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo eventuali atti di straordinaria amministrazione ed eventuali pagamenti incoerenti con le prospettive di risanamento o altri atti posti in essere in pregiudizio dei creditori.

In caso d’inerzia, l’esperto iscrive ed annota il proprio dissenso al registro imprese. La nota può condurre alla revoca di eventuali misure protettive.

L’esperto valuta anche i contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, invitando le parti a rideterminarne il contenuto se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, fatto salvo, in caso di disaccordo il provvedimento del tribunale.

Il percorso dialogato di trattativa si conclude, entro 180 giorni quale termine ultimo, con una relazione finale dell’esperto. In caso di esito negativo si può procedere con l’adozione di uno degli strumenti già disciplinati dalla legge fallimentare.

In caso positivo viene anche prevista la possibilità di un accordo tra il debitore e i creditori aderenti che potrà consentire effetti economici premiali sui debiti erariali (se la relazione finale evidenzia continuità almeno per un biennio), ovvero di un accordo tra le parti, sottoscritto anche dall’esperto. L’accordo raggiunto produrrà gli effetti del piano attestato ex articolo 67, senza la necessaria relazione di asseverazione, essendo sufficiente la sottoscrizione dell’esperto.[4]

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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