IN AGGIORNAMENTO
E' stato pubblicato il nuovo Decreto Legge 172 in vigore dal 19 dicembre e che introduce (a modifica del Decreto del 2 dicembre scorso) specifiche disposizioni per il periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021.
Il provvedimento impone misure più restrittive rispetto all’Ordinanza della Regione Veneto 169 del 17 dicembre.
Nei link a fondo pagina sono scaricabili i provvedimenti in vigore e una tabella che fa un rapido riepilogo del calendario delle restrizioni (a seconda della zona gialla, arancione e rossa) con le principali indicazioni per le aziende.
Rendiamo inoltre disponibile l'Ordinanza n. 171 del 21 dicembre (e le istruzioni) relativa alle persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti a tale provvedimento hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito e Irlanda del Nord.
Di seguito, poi, una guida ai povvedimenti che terremo aggiornata in base anche a eventuali successivi chiarimenti.
DAL 21 DICEMBRE è vietato lo spostamento verso altre Regioni sulla base del Decreto Legge 158 del 2 dicembre.
FINO AL GIORNO 23 DICEMBRE, sono applicabili (oltre alle restrizioni comunque previste per la zona “gialla”) le misure dell’Ordinanza regionale 172, vale a dire, in sistensi:
Dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per:
Dopo le ore 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione.
Esercizi di somministrazione alimenti e bevande
Attività commerciali al dettaglio
Obbligo per tutti di esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
NEI GIORNI 24, 25, 26, 27 E 31 DICEMBRE 2020, E NEI GIORNI 1, 2, 3, 5 E 6 GENNAIO, saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa», ossia:
Vietato ogni spostamento in entrata ed uscita dalla Regione ed ogni spostamento all’interno dei territori, anche comunali, salvo che per:
E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio/abitazione /residenza.
Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle individuate nell'allegato 23 al Dpcm del 3 dicembre (scaricabile dal link a fondo pagina) sia per quanto riguarda gli esercizi di vicinato che le medie e grandi strutture di vendita. Rimangono chiusi in tali giornate i centri commerciali, parchi commerciali (ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita generi alimentari, prodotti agricoli, tabacchi ed edicole ivi presenti).
Permane l’obbligo, per le attività aperte, di esporre il cartello che abbiano richiamato sopra. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Sospese le attività dei servizi di ristorazione (quali bar, pasticcerie, ristoranti) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la vendita per asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.
Si rimane in attesa di chiarimenti governativi in merito alla possibilità per i clienti in tali giorni di recarsi ad acquistare per asporto anche al di fuori dei confini comunali.
Si evidenzia, da ultimo, che nella giornata di sabato e domenica scorsa, dopo l’approvazione del nuovo Decreto 172 del 18 dicembre, Federalberghi Veneto e Nazionale si sono da subito attivate per ottenere conferma di possibili check in nel periodo 24 dicembre – 6 gennaio. Nel tardo pomeriggio del 21 dicembre sono state pubblicate nel sito del Governo alcune FAQ aggiornate sull'argomento. Maggiori informazioni nella cicolare inviata alle imprese associate scaricabile (previa registrazione) cliccando qui.
NEI GIORNI 28, 29 E 30 DICEMBRE 2020, E NEL GIORNO 4 GENNAIO 2021, saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione», ossia:
Sospese le attività dei servizi di ristorazione (quali bar, pasticcerie, ristoranti) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la vendita per asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio.
Si rimane in attesa di chiarimenti governativi in merito alla possibilità per i clienti in tale giorni di recarsi ad acquistare per asporto anche al di fuori dei confini comunali.
Per le attività commerciali al dettaglio (aperte senza limitazioni), si applicano le disposizioni dell’Ordinanza regionale sopra richiamata.
Relativamente agli spostamenti in questi giorni, si ricorda che per la zona arancione vige il divieto di entrata/uscita dalla Regione (salvo che per esigenze lavorative/necessità/salute) e lo spostamento in un comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione salvo che per esigenze lavorative, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune. Da quanto pubblicato nel sito della Regione Veneto, l'Ordinanza regionale 169 rimarrà in vigore fino alle ore 24 del 23 dicembre: successivamente si applicherà la deroga introdotta dal Decreto Legge del 18 dicembre che consente di uscire da un Comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Si evidenzia, da ultimo, che nella giornata di sabato e domenica scorsa, dopo l’approvazione del nuovo Decreto 172 del 18 dicembre, Federalberghi Veneto e Nazionale si sono da subito attivate per ottenere conferma di possibili check in nel periodo 24 dicembre – 6 gennaio. Nel tardo pomeriggio del 21 dicembre sono state pubblicate nel sito del Governo alcune FAQ aggiornate sull'argomento. Maggiori informazioni nella cicolare inviata alle imprese associate scaricabile (previa registrazione) cliccando qui.
CITTADINI CHE HANNO TRANSITATO O SOGGIORNATO IN REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD
Per i cittadini che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti all'Ordinanza Regionale 171 del 21 dicembre 2020 hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito e Irlanda del Nord sono previste le seguenti disposizioni:
CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai sottostanti codici Ateco
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Rilancio, con partita iva attiva alla data del 19 dicembre 2020.
Il contributo, corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario/postale, è pari al 100% di quanto già corrisposto con il Decreto Rilancio (Decreto 34 del 19/5/2020).
CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
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