Il prossimo 5 ottobre entrerà in vigore il decreto che individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto di merci pericolose (oppure una o più delle attività connesse di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada), sono esentate dalla nomina del consulente ADR per la sicurezza.
In particolare, il decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre) introduce diverse tipologie di esenzioni, in relazione alle modalità di trasporto e alla tipologia di merce.
Esenzioni legate a natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni specifiche
L’art. 3 della norma prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:
Esenzione per trasporti in colli
L’art. 4, poi, prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per la sicurezza:
Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).
Esenzioni per spedizioni occasionali
Esentate anche le imprese quando si verificano le seguenti condizioni:
Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).
Esenzioni per esclusione dal campo di applicazione
Le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci sono esentate dalla nomina del consulente ADR. Rientrano tra queste le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli e le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.
Altri contenuti del decreto
Con riferimento alla sicurezza delle operazioni si prevede che il legale rappresentante dell’impresa esentata dalla nomina del consulente assicuri che tutte le altre disposizioni dell'ADR siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne. Inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR.
Infine, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in eventuale incidente deve assicurarsi dell'inoltro al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, riportante la condizione di esenzione dalla nomina del consulente.
Con l’entrata in vigore del decreto vengono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, che individuava le imprese esenti dalla disciplina dei consulenti ADR, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.
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