AGGIORNAMENTO del 7 dicembre 2021
Dopo la pubblicazione del decreto Legge 172 del 26 novembre 2021 scaricabile dal link a fondo pagina, vediamo sinteticamente quali sono le principali disposizioni e cosa cambia, in particolare, per i settori rappresentati.
Il testo prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in quattro ambiti:
COME CAMBIA IL GREEN PASS
Il provvedimento riduce da dodici a nove mesi la durata di validità del green pass rilasciato dopo il completamento del ciclo vaccinale o della dose booster.
È confermata la disposizione che prevede il rilascio del green pass anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
È poi confermata la disposizione che prevede il rilascio del green pass anche a chi è in possesso del risultato negativo di un tampone rapido o molecolare, con validità di 48 o 72 ore dall’effettuazione del tampone.
Tuttavia, il green pass rilasciato a seguito del risultato negativo del tampone non consentirà di avere accesso a tutti i servizi e le attività.
Un riepilogo delle regole di accesso ad una serie di attività dal 6 dicembre al 15 gennaio (suddiviso per Zona Bianca, Zona Gialla e Zona Arancione) si può leggere nelle tabelle predisposte dal Governo e scaricabili da questo link TABELLE COVID 19 GOVERNO.
Per quanto riguarda le verifiche, il super green pass va controllato scaricando l'aggiornamento disponibile dell'App VerificaC19 (per sapere come si aggiorna l'App VerificaC19, vedi il video presente a fine articolo).
LINEE GUIDA RIPRESA ATTIVITA' ECONOMICHE
Nello svolgimento delle attività è necessario attenersi a quanto previsto dalle Linee Guida per la ripresa elle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza della regione e adottate dal Ministero della Salute in data 2 dicembre 2021 (scaricabili dal link a fondo pagina).
STRUTTURE RICETTIVE ESTENSIONE DEL GREEN PASS
A decorrere dal 6 dicembre 2021, in tutte le zone, l’obbligo del green pass, nella sua versione base (e quindi anche con il risultato negativo di un tampone rapido o molecolare rilasciato non oltre le 48 o 72 ore precedenti), viene esteso ai clienti di alberghi e strutture ricettive.
L'IMPIEGO DEL "SUPER GREEN PASS"
A decorrere dal 29 novembre 2021, nelle ZONA GIALLA e ARANCIONE (il Veneto dovrebbe passare in ZONA GIALLA da lunedì 20 dicembre), la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e gli spostamenti che sarebbero limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass”, e cioè di green pass rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, anche in ZONA BIANCA lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di “super green pass”, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
SERVIZI DI RISTORAZIONE E "SUPER GREEN PASS"
Dal 6 dicembre al 15 gennaio (nel caso ci si trovi in zona BIANCA E GIALLA e) è richiesto l'accesso con il "Super Green Pass" nei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (senza limiti di persone per tavolo, ma con il rispetto del distanziamento tra tavoli diversi). Per il consumo all’aperto, o al chiuso ma al banco, continua a non essere necessario il green pass, nemmeno nella versione base. In caso ci si trovi in ZONA ARANCIONE il "Super Green Pass" è sempre richiesto (al chiuso per la consumazione al tavolo e al bancone e all'aperto). Per maggiori specifiche vi rimandiamo alle tabelle emenate dal Governo che trovate nel seguente link.
IN SINTESI, PER QUANTO RIGUARDA LA ZONA GIALLA le regole da rispettare nei ristoranti sono le seguenti
Sono esenti dal "super green pass" i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, per i quali è invece sufficiente il green pass "base".
IMPORTANTE: Salva futura eventuale diversa indicazione delle autorità competenti, Fipe Confcommercio ritiene che devono ritenersi incluse anche tutte quelle attività di ristorazione che svolgano, all’interno dei locali del proprio esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto tale servizio.
Una circolare, riguardante i controlli che riepiloga anche le Linee Guida della Conferenza delle Regioni in materia di Covid 19 per i servizi di ristorazione è scaricabile, previo accesso con le proprie credenziali, dall'area riservata del sito ascom.vi.it. Ricordiamo inoltre che nel sito associativo potete trovare anche i cartelli obbligatori, tra i quali un nuovo cartello per i PE, dedicato al Super Green Pass (per accedere alla pagina clicca qui).
SALE DA BALLO- DISCOTECHE E "SUPER GREEN PASS". Dal 29 novembre (in caso ci si trovi in Zona Gialla o Arancione) o dal 6 dicembre al 15 gennaio (indifferentemente per tutte le zone) è richiesto l'accesso con il "Super Green Pass" per le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con capienza che non dovrà comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso (garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo)
SPETTACOLI - TEATRI - CINEMA E "SUPER GREEN PASS"
Dal 29 novembre (in caso ci si trovi in Zona Gialla o Arancione) o dal 6 dicembre al 15 gennaio (indifferentemente per tutte le zone) è richiesto l'accesso con il "Super Green Pass" per spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto.
Controlli
Sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.
Sarà potenziata la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.
ORDINANZE COMUNALI
Ricordiamo, al di là di quanto contenuto nel decreto, che a regolare alcune disposizioni anti-covid possono essere anche i Comuni e dunque l'invito è quello di rimanere sempre aggiornati nei siti delle amministrazioni locali sulle disposioni in vigore: sono recenti le ordinanze, ad esempio, sull'obbligo di mascherina all'aperto nei centri storici (a Vicenza, Schio, Marostica, Bassano nel Grappa, Thiene e Schio solo per citare alcune amministrazioni che le hanno introdotte), ma ulteriori ordinanze potrebbero riguardare il divieto di consumo di alcoli fuori dai plateatici ed altro ancora.
LE ALTRE MISURE DEL DECRETO
Obbligo vaccinale e terza dose
Il decreto leggee, a decorrere dal 15 dicembre prossimo, l’obbligo vaccinale alla terza dose da effettuarsi nel rispetto indicazioni e termini previsti con circolare Ministero Interno.
Obbligo nuove categorie
Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre, tra cui.
IL VIDEO TUTORIAL PER L'AGGIORNAMENTO DELL'APP VERIFICA C19
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