In base al D.Lgs 82/2022 (di attuazione della direttiva UE 2019/882) per determinate tipologie di prodotti e servizi, a partire dal 28 giugno 2025, sarà necessario rispettare specifici requisiti di accessibilità. Nella sostanza dovranno essere progettati e realizzati in modo da ottimizzarne il prevedibile uso da parte di persone con disabilità.
I prodotti interessati sono ad esempio: sistemi hardware (come. PC, Smartphone, Tablet, ecc.) e i loro sistemi operativi (denominati sistemi operativi informatici generici); terminali self-service di pagamento; apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi; lettori di libri elettronici (e-reader), ecc.
Per quanto riguarda invece i servizi che rientrano in tale Direttiva, vanno citati ad esempio: servizi di commercio elettronico e per dispositivi mobili; servizi di comunicazione elettronica e/o che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi (come sottotitoli per non udenti e ipoudenti, audiodescrizione, ecc.); siti web e servizi di biglietteria elettronica relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili; terminali self-service interattivi, servizi bancari per consumatori; libri elettronici (e-book) e software dedicati.
Sono escluse dagli obblighi le microimprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo (oppure un totale di bilancio annuo) non superiore a 2 milioni di euro che forniscono servizi. Al ricorrere di determinate condizioni (da documentare tramite apposita valutazione), vi sono esclusioni anche per altre imprese.
Laddove i soggetti obbligati non siano conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 82/2022, sono previste sanzioni pecuniarie che possono variare, a seconda delle non conformità, da 2.500 a 40.000 euro.
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