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PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI: PUBBLICATE LE PRIME FAQ

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni sull’autocertificazione, esclusione dall’obbligo, DVR e RSPP, obbligo formativo

martedì 08 ottobre 2024
PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI: PUBBLICATE LE PRIME FAQ PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI: PUBBLICATE LE PRIME FAQ

A seguito dell’avvenuta operatività per il rilascio della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato alcuni chiarimenti (FAQ) riguardo l’esercizio della disposizione e che qui riassumiamo.

1. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?

L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it dell’autocertificazione è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC.

L’autocertificazione non è necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere abbiano già fatto richiesta della patente tramite il portale dedicato. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente.

2. Quale categoria di SOA deve possedere l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di rilascio della patente a crediti?

Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, a prescindere dalla categoria di appartenenza non sono tenute a effettuare la domanda di rilascio per la patente a crediti.

3. La norma indica sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per un’azienda che abbia più unità operative, come deve interpretarsi la disposizione?

Qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

4. Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni (non ancora pubblicato). Come si deve comportare l’azienda in merito all’autocertificazione?

La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

A questo link è possibile scaricare il testo integrale delle FAQ dell’Ispettorato.

Per maggiori informazioni potete contattare l’Ufficio Sicurezza di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).

MA COSA DICE ESATTAMENTE LA NORMA SULLA PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI TEMPORANEI? VEDIAMONE QUI SOTTO I PUNTI SALIENTI.

La norma (Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132) mira a garantire un maggiore controllo sulle condizioni di sicurezza principalmente nei luoghi di lavoro del settore edilizio.

In fase di prima applicazione, e non oltre il 31 ottobre 2024, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello reperibile al seguente link.

Definizioni e criteri

L’art. 89 del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 stabilisce che per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X come sotto riportato.

ALLEGATO X del D.Lgs. 81/08 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1

lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Pertanto se l’attività dell’impresa rientra tra quelle sopraelencate sarà necessario presentare la domanda di rilascio della patente attraverso il portale servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. (Sono escluse dal provvedimento le aziende che offrono esclusivamente forniture o prestazioni di natura intellettuale).

Come funziona la patente
Il regolamento prevede un sistema di assegnazione dei crediti basati sul rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro. La decurtazione del punteggio è correlata alla gravità dell’evento o della mancata adozione delle misure di sicurezza.

Al momento del rilascio viene attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti incrementabili sino a 100 secondo criteri stabiliti dal Decreto, come storicità dell’azienda, adozione del DVR, formazione aggiuntiva, assenza di violazioni, sistemi di gestione salute e sicurezza, ecc.

Modalità presentazione della domanda
La domanda per ottenere la patente in formato digitale dovrà essere presentata tramite il portale servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro all’indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/ accedendo con SPID personale o CIE.

Nella fase di richiesta è necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
  • Adempimento degli obblighi formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro (secondo il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
  • Documento di Valutazione dei Rischi, dove richiesto dalla normativa.
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale, (DURF)* (art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

*Il DURF è necessario per la richiesta della patente a punti solo in caso di appalti di importo superiore a 200.000 € al fine di dimostrare la regolarità fiscale dell'impresa e poter operare in appalti e subappalti, esonerando il committente da obblighi di controllo.  Per ottenerlo, l’impresa deve essere attiva da almeno 3 anni e in regola con obblighi fiscali. Ha una validità di 4 mesi ed è rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Il DURF non è richiesto per appalti di importo inferiore a 200.000 € o per le imprese non coinvolte in appalti o subappalti.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

Le istruzioni tecniche di INL per effettuare la richiesta sono state pubblicate in data 01 ottobre 2024 e sono disponibili qui.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega scritta.

A seguito della presentazione della domanda, sarà rilasciata la patente in formato digitale che conterrà le informazioni essenziali come i dati identificativi del titolare, il punteggio assegnato e l'eventuale presenza di provvedimenti di sospensione o decurtazione di crediti.

Fino al rilascio della patente le attività nei cantieri possono proseguire salvo diversa comunicazione da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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