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REGISTRO IMPRESE LEGNO, L’ISCRIZIONE È PROROGATA AL 31 DICEMBRE

Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno

mercoledì 28 settembre 2022
REGISTRO IMPRESE LEGNO, L’ISCRIZIONE È PROROGATA A REGISTRO IMPRESE LEGNO, L’ISCRIZIONE È PROROGATA A

C’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per iscriversi al Registro Imprese Legno (istituito dal Regolamento EUTR CE 995/2010, cd “Regolamento Legno”) il cui obiettivo è quello di contrastare il commercio illegale. L’adempimento riguarda gli operatori e commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati provenienti sia da paesi UE, sia extra-UE.

Il “Regolamento Legno”, in particolare, suddivide i soggetti interessati in due categorie: operatori e commercianti.

In sostanza, la differenza può così riassumersi:

  • operatore: il soggetto che immette legno per primo sul mercato; 
  • commerciante: il soggetto che vende/acquista sul mercato interno prodotti già immessi precedentemente da altri.

Il “Regolamento Legno” disciplina anche il sistema di dovuta diligenza consistente nell’insieme di procedure e misure, dettagliate nell’art. 6, imposte dall’art. 4, comma 2, del medesimo regolamento.

Solo gli operatori sono tenuti ad esercitare la "dovuta diligenza" nell'immettere legno nel mercato europeo. Devono cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.
Il sistema di Dovuta diligenza può essere elaborato dall'operatore stesso o da un Organismo di controllo di sua scelta, debitamente accreditato dalla Commissione europea.

Soggetti obbligati ad iscriversi
Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo e qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento. L’iscrizione e i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.

Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d’importazione e la seconda gli operatori che   commercializzano soltanto legno d’origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.

Soggetti esonerati dall’iscrizione
Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro:

  • gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali;
  • le amministrazioni pubbliche;
  • i commercianti EUTR, ovvero le persone fisiche o giuridiche che vendono o acquistano legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercatoUE, che hanno come unico obbligo, quello di mantenere traccia dei passaggi commercialirelativi ai propri fornitori/clienti e non sono tenuti ad iscriversi al registro;
  • coloro che immett­ono per la prima volta (ossia commercializzano) sul mercato dell’UE, att­raverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodott­i da esso derivati, destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’att­ività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo).

L’iscrizione è valida dal momento dell’effettuazione sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata per ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di operatore.

Sanzioni
In caso di mancata tenuta, conservazione (5 anni) o messa a disposizione agli organi di controllo, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a 15.000.

Invece, per la mancata iscrizione al registro, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 1.200.

Per ulteriori informazioni su procedura d’iscrizione, pagamenti ecc, si invita a consultare la pagina del Mipaaf dedicata.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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