C’è tempo fino al 31 dicembre 2022 per iscriversi al Registro Imprese Legno (istituito dal Regolamento EUTR CE 995/2010, cd “Regolamento Legno”) il cui obiettivo è quello di contrastare il commercio illegale. L’adempimento riguarda gli operatori e commercianti che trattano il legno e i prodotti da esso derivati provenienti sia da paesi UE, sia extra-UE.
Il “Regolamento Legno”, in particolare, suddivide i soggetti interessati in due categorie: operatori e commercianti.
In sostanza, la differenza può così riassumersi:
Il “Regolamento Legno” disciplina anche il sistema di dovuta diligenza consistente nell’insieme di procedure e misure, dettagliate nell’art. 6, imposte dall’art. 4, comma 2, del medesimo regolamento.
Solo gli operatori sono tenuti ad esercitare la "dovuta diligenza" nell'immettere legno nel mercato europeo. Devono cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.
Il sistema di Dovuta diligenza può essere elaborato dall'operatore stesso o da un Organismo di controllo di sua scelta, debitamente accreditato dalla Commissione europea.
Soggetti obbligati ad iscriversi
Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo e qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento. L’iscrizione e i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.
Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d’importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d’origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.
Soggetti esonerati dall’iscrizione
Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro:
L’iscrizione è valida dal momento dell’effettuazione sino al 15 gennaio dell’anno successivo e deve essere rinnovata per ogni anno in cui si intende esercitare l’attività di operatore.
Sanzioni
In caso di mancata tenuta, conservazione (5 anni) o messa a disposizione agli organi di controllo, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a 15.000.
Invece, per la mancata iscrizione al registro, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 1.200.
Per ulteriori informazioni su procedura d’iscrizione, pagamenti ecc, si invita a consultare la pagina del Mipaaf dedicata.
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