• Home 
  • Norme 

RIAPERTE NEI PREFESTIVI LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE: LE NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI IN VIGORE

I contenuti delle Ordinanze emesse dalla Regione Veneto, che riguardano le attività del commercio e i pubblici esercizi, con le successive modifiche introdotte anche per l'intervento critico di Confcommercio Veneto

venerdì 27 novembre 2020
RIAPERTE NEI PREFESTIVI LE MEDIE E GRANDI STRUTTUR RIAPERTE NEI PREFESTIVI LE MEDIE E GRANDI STRUTTUR

E' stata pubblicata ed è in vigore da sabato 28 novembre una nuova Ordinanza della Regione Veneto (la n. 159 del 27 novembre 2020, scaricabile dal link a fondo pagina) che revoca la chiusura, nei giorni prefestivi, delle medie e grandi strutture di vendita (vale a dire le strutture con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati), rendendone quindi possibile l’apertura.

Rimane, invece, confermata la chiusura nelle giornate prefestive degli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali, come previsto dal Dpcm 3.11.2020 (ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole).

Parimenti vi è la conferma che nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. (Attenzione il divieto non riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande).

In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

  1. esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente;
  2. esercizi  sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati (ad esempio in un esercizio di 230 mq la massima compresenza di clienti è di 11);

Per capire qual è la superficie di vendita di un’attività l’invito è di consultare il titolo autorizzatorio, vale a dire la SCIA o l’Autorizzazione  commerciale. In ogni caso, nel calcolo si conteggiano solo i clienti e non gli operatori dell'esercizio.

Ai fini del controllo sull'applicazione dei suddetti limiti, il gestore del singolo esercizio commerciale, anche interno a centri o parchi commerciali

  1. è obbligato ad apporre all'ingresso dell'esercizio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il
    numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al punto 3);
  2. garantisce costantemente, tramite strumento elettronico "contapersone" o proprio personale,
    compreso eventualmente il gestore stesso, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la
    presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata;
  3. adotta le opportune iniziative, quali apposizione di cartelli e verifiche periodiche, volte a far sì che
    in caso di gruppi di persone in attesa davanti all'esercizio commerciale, sia rigorosamente rispettato
    il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e l'uso effettivo
    delle mascherine.

L’organo accertatore dispone obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio in caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenza di clienti in numero superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri. 

Nei link a fondo pagina i cartelli predisposti da Confcommercio Vicenza, utili per il rispetto delle regole.

LE ALTRE DISPOSIZIONI NON MODIFICATE DALL'ORDINANZA

Si riassumono in ogni caso di seguito le principali disposizioni che riguardano nello specifico le attività del commercio, turismo e servizi, dettate dalle precedenti ordinanze 156 e 158 (che rimangono in vigore per quanto non modificato e che sono anch'esse scaricabili a fondo pagina) e dai chiarimenti emessi.

Prima di tutto va detto che è confermato il divieto di attività sportiva, attività motoria e passeggiate nelle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti residenti o alloggiati in tali aree

ATTIVITA’ COMMERCIALI

L’Ordinanza conferma che l’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare (salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni).

Confermata anche la forte raccomandazione agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita (esercizi con superficie di vendita superiore a 250 mq) da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.

 La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

 PUBBLICI ESERCIZI

È stata confermata la disposizione che dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si può svolgere esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

Confermato anche che la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico è consentita sulle sedute degli esercizi (è stata aggiunta anche la possibile consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc., da consumare nell’immediatezza dell’acquisto e allontanandosi dall’esercizio per evitare assembramenti).

I nuovi obblighi

L’abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive.

In caso di violazione di tale disposizione da parte di avventori di esercizi di somministrazione, risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell’esercizio in caso di plurime contestuali violazioni da parte di avventori. Fipe Confcommercio si è già attivata nei confronti della Regione affinchè la disposizione in esame sia modificata

Viene ribadito e ricordato che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le Linee guida già in essere, assicurando, in ogni caso:

  • che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta (l’Ordinanza non prevede quindi più la possibilità di predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso);
  • che non sia attuata nessuna forma di buffet;
  • che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi;
  • che il liquido igienizzante sia disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;

La mascherina deve essere utilizzata in tutti gli spostamenti.

E’ altresì prorogata al 4 dicembre la disposizione, contenuta nell’Ordinanza 145, che prevede la possibilità della mensa per lavoratori in trasferta, a fronte del rispetto delle indicazioni contenute nella medesima Ordinanza. Parimenti viene prorogata la deroga al distanziamento interpersonale per i conviventi/congiunti.

I CHIARIMENTI DELLA REGIONE

Su alcuni aspetti delle ordinanze, sono intervenuti successivi chiarimenti della Regione che forniscono le seguenti indicazioni.

Per quanto riguarda la vigilanza sull’accesso, la Regione ha chiarito che "la previsione è volta esclusivamente a far in modo che ci sia sempre un responsabile del controllo, che può ben essere, ad esempio, anche il titolare o altro dipendente dell’esercizio, che la può svolgere dall’interno mentre lavora se le dimensioni e la struttura del negozio lo consentono. In sostanza, il gestore o chi opera all’interno è chiamato a verificare che il numero dei clienti all’interno sia in linea con le previsioni anticovid.

Sulla responsabilità dei gestori di esercizi commerciali rispetto a qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi, la Regione ha chiarito che se ci si trova su area pubblica "gli esercenti non possono intervenire", dunque non vi è effettiva responsabilità. "Di certo - scrive la Regione -, il gestore che fa il possibile, sulla sua proprietà, per evitare le violazioni all’esterno del negozio (es. utilizzando cartelli o avvisi), non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni".

I chiarimenti della Regione sono intervenuti anche sul  numero massimo di clienti che possono entrare nei centri o pachi commerciali, spiegando che si computa solo la superficie commerciale di vendita e quindi quella dei negozi inseriti nei complessi. "L’accesso ai centri e ai parchi commerciali è, pertanto, senza limiti complessivi - scrive la Regione -, i quali limiti valgono per le singole unità, che sono quelle tenute ad apporre i cartelli con il quantitativo massimo di persone per ciascun negozio. Sulle aree comuni sarà il gestore del complesso commerciale a dover mettere in atto le misure di vigilanza sul rigoroso rispetto di assembramento e sull’obbligo di uso della mascherina e del distanziamento, che vale ovunque in zone solitamente affollate come queste. A solo titolo informativo potranno essere apposti all’ingresso dei centri o parchi commerciali indicatori dei limiti massimi di presenza derivanti dalle sole superfici di vendita dei vari esercizi commerciali in essi inseriti".

 

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE