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RIFIUTI: ENTRO IL 31 MAGGIO LE AZIENDE SCELGONO A CHI AFFIDARE LA GESTIONE

La decisione inciderà sulla TARI, ma solo per la componente variabile del servizio asporto rifiuti

mercoledì 19 maggio 2021
RIFIUTI: ENTRO IL 31 MAGGIO LE AZIENDE SCELGONO A RIFIUTI: ENTRO IL 31 MAGGIO LE AZIENDE SCELGONO A

Le attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso, i pubblici esercizi e ogni altra impresa che produca rifiuti non pericolosi, possono scegliere entro il 31 maggio 2021 se continuare a conferire i propri rifiuti al servizio pubblico o scegliere a questo scopo un gestore privato. L’effetto della decisione varrà dal 1°gennaio 2022.

Qualora entro il 31 maggio non si invii alcuna comunicazione l’impresa rimarrà nel servizio pubblico di asporto dei rifiuti, ma  potrà comunque sempre scegliere, gli anni successivi ed entro il 30 giugno, di passare al privato (in questo caso la scelta sarà poi vincolante per 5 anni a meno di ulteriori modifiche legislative, che sono auspicabili).

Per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero (mediante l’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi) è prevista l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Ma cerchiamo di capire meglio cosa si può fare, partendo dalle norme.

LE NORME
Il D. Lgs. 116/2020 ha modificato il comma 10 dell’art. 238 dello storico Testo Unico Ambientale, eliminando la tipologia di “rifiuti assimilabili agli urbani” e denominando questa tipologia come “rifiuti urbani”.
Inoltre, abrogando la lett. g del comma 2 dell’art. 198, ha eliminato di fatto il potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione. La questione riguardava la TARI (Tassa rifiuti), poiché la discrezionalità dei singoli Comuni di deliberare criteri qualitativi e quantitativi, ha determinato voci tariffarie non sempre uniformi sul territorio nazionale.

Il Ministero della Transizione Ecologica, in condivisione con gli uffici del Ministero delle finanze, ha emanato, in data 12 Aprile 2021, una circolare di chiarimento in merito all’applicazione delle disposizioni sulla TARI a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
La circolare, in linea con quanto disposto nel decreto legislativo 116/20, ribadisce che tutte le imprese - a prescindere dal codice Ateco di iscrizione in Camera di Commercio e, quindi, anche tutte le attività commerciali, che decidono di abbandonare il servizio pubblico - devono essere esonerare dalla quota variabile del tributo in proporzione ai quantitativi gestivi in via autonoma.

A tal riguardo si specifica che la riduzione della quota variabile prevista deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all’allegato C della Parte quarta del TUA - al quale i rifiuti sono avviati.

L’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti è, pertanto, sufficiente ad ottenere la riduzione della quota variabile della TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero.

COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 MAGGIO 2021
Come detto, per ottenere lo sconto, della durata di cinque anni rinnovabili, occorre comunicare la propria scelta al Comune, o al gestore del servizio nelle aree in cui si paga la tariffa, entro il 31 maggio.
In questa comunicazione l'esercente dovrà dichiarare esplicitamente quali e quanti rifiuti urbani intende avviare autonomamente a recupero/smaltimento, potendo per determinate tipologie continuare ad avvalersi del servizio pubblico. Al momento la normativa non specifica modelli o informazioni particolari, anche se gli uffici di Confcommercio Vicenza hanno predisposto un fac-simile che può essere richiesto dalle ditte associate.

LO SCONTO È SOLO SULLA COMPONENTE VARIABILE
E’ bene inoltre tenere presente che in ogni caso l’esclusione TARI si applicherà unicamente sulla componente variabile relativa al servizio di raccolta rifiuti e non sulla parte fissa che finanzia i servizi comunali (illuminazione, spazzamento strade, ecc. ).
Discorso diverso, invece, per le attività industriali. La circolare del Ministero sottolinea, infatti, l'esenzione per le aree che producono rifiuti industriali, sia della quota variabile sia di quella fissa della TARI. L’esenzione si applica a tutti i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, oltre che alle superfici dove avviene la lavorazione industriale. Continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani.

Invitiamo le imprese interessate a contattare per ulteriori informazioni o chiarimenti l’Ufficio Fiscale Confcommercio Vicenza - 0444 964300.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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