Torniamo, con alcune novità, sul tema dell’obbligo di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi per la copertura di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali da cinque categorie di rischi: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni (ne abbiamo già parlato in questo articolo). Il 27 febbraio 2025 è, infatti, stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale n. 18/2025 recante le modalità di attuazione dell’adempimento.
Prima di entrare nel vivo delle ultime novità, va detto che Confcommercio Nazionale sta ultimando la definizione di un accordo, con una primaria compagnia assicuratrice, in grado di offrire le coperture assicurative in esame a condizione di favore per le aziende associate. Considerato che non ci sono sanzioni dirette per chi non ottempera all'obbligo di sottoscrizione della polizza, potrebbe essere opportuno attendere il mese di aprile, quando verranno divulgati i particolari di tale convenzione.
Torniamo ora a vedere cosa prescrive in estrema sintesi, la norma. Sono tenute a sottoscrivere la polizza le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, con espressa esclusione delle imprese agricole.
La polizza assicurativa dovrà riguardare le immobilizzazioni materiali dell’attivo circolante di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, così definiti dal decreto:
- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
L’obbligo assicurativo concerne i beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni
Come detto, non è prevista una sanzione specifica per le imprese che non provvedano alla sottoscrizione di una polizza; tuttavia, in tal caso, è previsto si debba tener conto dell'inadempimento in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il legislatore ha confermato quanto previsto in tema di quantificazione del premio assicurativo, prevendendo che il calcolo dello stesso debba essere determinato in misura proporzionale agli eventi calamitosi suscettibili di indennizzo, tenendo conto dell’ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, oltre a prevedere l’obbligo di aggiornamento periodico dei premi in osservanza del principio di mutualità (art. 4).
Il decreto del febbraio scorso ha poi definito anche l’entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato e i massimali e limiti di indennizzo, distinguendo tra diverse fasce come segue:
- fino a 1 milione di euro di somma assicurata: limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- da 1 milione a 30 milioni di somma assicurata: limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
- superiore a 30 milioni di somma assicurata: la determinazione dei limiti di indennizzo è lasciata alla libera negoziazione delle parti.
In tema di entità del danno a carico dell’assicurato, è stabilito che
- per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, le polizze possono prevedere, qualora convenuto tra le parti, uno scoperto, a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro, la determinazione della percentuale del danno a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Infine, si segnala che il legislatore ha previsto, per le polizze catastrofali già attualmente in essere, che l’entrata in vigore del decreto decorra a partire dal primo rinnovo, o dalla prima quietanza utile di queste ultime (art. 11, comma 2).
Qualsiasi ulteriore chiarimento o regolamentazione di quanto non espressamente previsto dal decreto potrà essere rinviato alle disposizioni in materia presenti nel codice civile e regolamentazione IVASS.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.