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TRASPARENZA AIUTI PUBBLICI: UN SERVIZIO A SUPPORTO DELLE IMPRESE SOCIE

Le aziende devono dichiarare se hanno ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o altre erogazioni dalle Pubbliche Amministrazioni per un cifra superiore ai 10 mila euro

giovedì 25 novembre 2021
TRASPARENZA AIUTI PUBBLICI: UN SERVIZIO A SUPPORTO DELLE AZIENDE SOCIE TRASPARENZA AIUTI PUBBLICI: UN SERVIZIO A SUPPORTO DELLE AZIENDE SOCIE

Confcommercio Vicenza assiste gratuitamente le aziende associate nell’adempimento degli obblighi previsti dalla L. n. 124/2017 in materia di trasparenza sugli aiuti pubblici ricevuti nel 2020.

Lo fa rendendo disponibile una sezione del proprio sito per pubblicare le informazioni necessarie. Il tutto avverrà tramite la compilazione ed invio di un apposito modulo.

L’assistenza è riservata alle aziende socie che:

- NON sono tenute alla redazione del Bilancio in forma ordinaria;
- NON dispongono di un proprio sito Internet.

L'assistenza è riservata ai soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'assistenza è garantita anche negli anni seguenti fino al mantenimento della qualità di socio in regola con la quota associativa, nelle modalità e nei termini indicati da Confcommercio Vicenza.

Ricordiano si seguito, sinteticamente, gli obblighi di trasparenza in tema di aiuti pubblici ricevuti, dettati dalla L.124/2017.

GLI AIUTI DA DICHIARARE

Sovvenzioni,  sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", effettivamente erogate, dalle Pubbliche Amministrazioni (es Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane, Istituzioni universitarie, Camere di Commercio), nell'esercizio finanziario precedente, che CUMULATIVAMENTE SUPERANO LA SOGLIA DI 10 MILA EURO.

Nel corso del 2020 sono stati erogati, sotto diverse forme, dallo Stato, dalle Agenzie fiscali, dalle Regioni, dalla Camera di Commercio e dai Comuni contributi a fondo perduto, garanzie a copertura di mutui, crediti d’imposta ed altro ancora. Tali aiuti sono stati ricompresi in buona parte nell’ambito del “Temporary Framework” europeo (ossia un "quadro temporaneo” per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato). Tali misure sono considerate comunque Aiuti di stato e la Commissione ha confermato che gli stessi sono soggetti alla trasparenza con la necessaria pubblicazione nel registro Nazionale degli Aiuti di Stato

COME DICHIARARE I CONTRIBUTI RICEVUTI

Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria (esempio società di capitali) l’obbligo di “pubblicizzare” viene assolto in nota integrativa.

Le altre imprese, hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, entro il 30 giugno di ogni anno.

Nella sola ipotesi in cui l’impresa non sia tenuta alla redazione del bilancio in forma ordinaria e sia priva di sito internet la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza .

COSA DICHIARARE

Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • Denominazione del soggetto erogante;
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito;
  • Data di incasso;
  • Causale ovvero una breve descrizione del contributo ricevuto (es. Decreto Legge 19/05/2020, Fondo Garanzia PMI, DL 28 ottobre 2020….).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimisgià contenuti nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” , possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es. "la società xxx, con codice fiscale yyy,  ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA - sezione Trasparenza").

LE SANZIONI

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

L’applicabilità delle sanzioni, allo stato attuale, decorre dal 1° gennaio 2022.

IL SUPPORTO DI CONFCOMMERCIO VICENZA

Confcommercio Vicenza mette a disposizione delle aziende associate, in regola con i versamenti delle quote associative, soggette all’obbligo di trasparenza, prive di un proprio sito internet e non soggette all’obbligo del bilancio ordinario, una sezione del sito associativo, ove verranno pubblicate le informazioni che le imprese, sotto la loro responsabilità, comunicheranno a Confcommercio Vicenza tramite la compilazione ed invio di un apposito modulo.

Si evidenzia fin d’ora l’opportunità, per le aziende interessate ad usufruire del supporto di Confcommercio Vicenza, di verificare con il proprio consulente fiscale, al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx se gli aiuti già presenti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (necessario inserire il proprio codice fiscale ed avviare la modalità di ricerca) rappresentano esaustivamente quelli realmente incassati nel 2020.

Nel caso in cui i dati presenti nell’RNA non siano esaustivi è necessario raccogliere, per ciascun aiuto ulteriore e non presente, le informazioni previste dalla normativa: Denominazione del soggetto erogante; Somma incassata o valore del vantaggio fruito; Data di incasso; Causale (ovvero una breve descrizione del contributo ricevuto: es. Decreto Legge 19/05/2020, Fondo Garanzia PMI, DL 28 ottobre 2020 ….).

Per avvalerti dell'assistenza di Confcommercio Vicenza accedi alla sezione dedicata nell'area riservata, previo inserimento delle credenziali, cliccando qui.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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