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VEICOLI NON CIRCOLANTI, ORA C’È L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Vale anche per i veicoli fermi e quelli usati solo in aree private. Confcommercio Mobilità chiede la proroga

mercoledì 24 gennaio 2024
VEICOLI NON CIRCOLANTI, ORA C’È L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE VEICOLI NON CIRCOLANTI, ORA C’È L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Dallo scorso 28 dicembre sono entrate in vigore importanti novità riguardanti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile autoveicoli (introdotte dal decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023). Si tratta di regole introdotte per adeguare le normative nazionali alla direttiva europea (UE) 2021/2118.

Uno degli aspetti più importanti è che il decreto elimina il riferimento, precedentemente in vigore, secondo cui l'RCA era obbligatoria per i soli veicoli in circolazione su strade di uso pubblico (o nelle aree ad esse equiparate) prevedendo ora, come requisito sufficiente a far scattare l’obbligo assicurativo, che i veicoli siano "utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente".

In sostanza, ai sensi della nuova normativa, l’obbligo assicurativo non è più legato solo alla “circolazione” del veicolo, ma alla “funzione” del veicolo, eliminando la distinzione tra aree pubbliche e private.

D’altra parte, per effetto della nuova definizione di veicolo ai fini assicurativi, restano comunque escluse dall’obbligo a contrarre le biciclette a pedalata assistita, in quanto non alimentate esclusivamente da forza meccanica.

All’art. 122 del CAP è stato, inoltre, inserito il comma 1-bis, dove è precisato che, l’obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Pertanto tutti i veicoli utilizzati conformemente alla funzione di mezzi di trasporto, che si trovano anche in aree diverse dalle strade pubbliche sono tenuti ad avere un’assicurazione RCA, perché considerati in grado di causare danni a terzi, indipendentemente dal fatto che siano fermi o in movimento.

Un’ulteriore precisazione circa la portata dell’obbligo assicurativo è fornito dal nuovo comma 1 ter dell’art. 122 del CAP che puntualizza che l’obbligo assicurativo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente nelle zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, restando valida, a questo proposito, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli, secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

Sono previste delle deroghe all’obbligo assicurativo.

Il nuovo art. 122-bis, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private, introduce alcune deroghe specifiche all'obbligo assicurativo, che di seguito si riportano:

  • veicoli formalmente ritirati dalla circolazione;
  • veicoli per i quali è temporaneamente o permanentemente vietato l'uso a seguito di un provvedimento adottato dall'autorità competente;
  • veicoli non idonei all'uso come mezzi di trasporto, anche solo potenziale;
  • veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente interrotto in seguito a una comunicazione inviata all'impresa di assicurazione ai sensi del DPR 445/2000.

 

Rimane la possibilità di sospendere volontariamente la polizza assicurativa per mancato utilizzo anche attraverso più proroghe consecutive da comunicare all’impresa assicuratrice entro 10 giorni prima della scadenza della sospensione e non può avere una durata superiore 10 mesi. Invece, per motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri il termine di comunicazione è ridotto a 5 giorni e non può avere una durata superiore a 11 mesi.

 

La richiesta di proroga

Va detto che sulla norma sono intervenute le organizzazioni Confcommercio Mobilità insieme a Federmotorizzazione (Federazione dei concessionari e rivenditori autoveicoli), Assocamp (veicoli ricreazionali, camper e caravan) e Federacma (commercianti macchine agricole, da giardino, movimento terra, costruzioni, sollevamento), che hanno chiesto una proroga al 31 dicembre 2024, da inserire come emendamento al Dl Milleproroghe in discussione a Montecitorio. Le disposizioni si applicheranno anche, infatti, al commercio dei veicoli, camper e caravan nonché trattori agricoli, nuovi e usati, che si trovano in attesa di vendita presso le sedi degli operatori commerciali e su tutti quei mezzi che operano all’interno dei cantieri.

“Purtroppo né in sede parlamentare né successivamente presso il ministero dei Trasporti è stato possibile avviare alcun confronto con gli operatori dei diversi settori su cui impatta, in maniera rilevante, questa normativa. Alle rappresentanze parlamentari – dichiara Simonpaolo Buongiardino, presidente di Confcommercio Mobilità (che raggruppa Federmotorizzazione, Assocamp e Federacma) - chiediamo una proroga proprio per poter comprendere come questi obblighi normativi possano essere rispettati, dato che vengono coinvolti almeno 3 milioni di veicoli all’anno e oggi non vi sono ancora compagnie che abbiano ideato un sistema ad hoc di coperture assicurative adatto alle esigenze degli operatori commerciali e che possa soddisfare l’obbligo di legge”.

“Facciamo appello al Ministero dei Trasporti – conclude Buongiardino – affinché si apra quanto prima un tavolo di confronto che possa anche portare a strumenti assicurativi che non costituiscano un onere eccessivo per i commercianti e, nel frattempo, si tutelino tutte le categorie con una proroga che dia a chiunque la possibilità di mettersi in regola”.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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