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I VOUCHER E IL LAVORO NERO: IL CONFINE SOTTILE

mercoledì 21 settembre 2016

Modifiche al Lavoro Accessorio: obbligo di comunicazione preventiva dall'8 ottobre 2016

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  decreto che corregge ed integra  il Jobs Act.
Sono state  introdotte misure a garanzia  di una maggiore tracciabilità del lavoro accessorio, rendendo più difficile il ricorso improprio a tale tipologia contrattuale.

La novità più importante riguarda la comunicazione preventiva:


LA TRACCIABILITA' ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
Viene chiarito che non sarà più possibile effettuare una comunicazione all’INPS, valida per prestazioni da svolgere in un arco temporale di trenta giorni e verrà invece adottato un nuovo sistema simile alla comunicazione anticipata in uso per il lavoro intermittente.

E’ stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 185/2016 alias Decreto Correttivo del Jobs Act.
In relazione alle modifiche approvate dal Legislatore quella di maggior rilievo per gli operatori del mercato del lavoro è certamente quella relativa all’introduzione, per il lavoro accessorio, di una più stringente comunicazione preventiva alla prestazione del lavoratore.
Con decorrenza 8 Ottobre 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni che prevedono l’obbligo per i datori di lavoro (salvo quelli agricoli o domestici) di comunicare, mediante posta elettronica, alla DTL competente, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, i seguenti dati:
•  dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
•  il luogo dove avverrà la prestazione,
•  il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Per la mancata comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
In  attesa di una circolare che chiarisca le modalità concrete della procedura si suggerisce di effettuare la comunicazione mediante PEC all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it


ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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