Perché è cosi facile incorrere in sanzioni quando si utilizzano i voucher? Proviamo a rispondere analizzando cinque importanti aspetti che possono far incorrere le imprese in contestazioni.
1) Il “voucherista” è sempre soggetto alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il committente dovrà quindi, prima di ricorrere al lavoro accessorio:
• aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi;
• adempiuto a tutti gli obblighi connessi;
• aver informato\formato il lavoratore (Corso 4 ore di formazione generica * 4/8 ore formazione specifica)
2) Il lavoro accessorio NON è ammesso nell’effettuazione di lavori in appalto!
3) Il compenso al “voucherista” NON può consistere, anche solo in parte, nel pagamento in contanti;
4) Deve esserci corrispondenza tra il numero delle ore lavorate ed il numero di voucher “staccati”;
5) In mancanza di comunicazione preventiva relativa al momento in cui fosse trovato in servizio un “voucherista” l’azienda verrebbe pesantemente sanzionata (da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione).
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