Una decisione della Suprema Corte di Cassazione emessa su un caso specifico (sezione III - sentenza n. 22611 del 11 giugno 2012) stabilisce la correttezza del comportamento di un datore di lavoro che aveva installato un impianto di videosorveglianza senza previa autorizzazione della DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) e senza accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali (in questo caso non presenti in azienda), ma dopo aver sottoscritto un accordo con la totalità dei dipendenti.
La Corte ha riconosciuto il dato obiettivo – ed indiscusso – che, nel caso giudicato, era stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito.
La sentenza prosegue argomentando che, se è vero che non si trattava né di autorizzazione della RSU RSA, logica vuole che il più contenga il meno, sì che non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza.
Nonostante questo importantissimo avallo giudiziario va rilevato però che gli organi ispettivi hanno talvolta comunque sanzionato aziende provviste di accordo sottoscritto da tutti i dipendenti: il suggerimento è quindi, anche in considerazione del costo di un contenzioso giudiziario, di evitare questa procedura.
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