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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E MANCATO AGGIORNAMENTO

Cosa accade se un addetto al primo soccorso non frequenta gli aggiornamenti? I chiarimenti dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.

giovedì 15 dicembre 2016

Cosa accade se un addetto primo soccorso non frequenta gli aggiornamenti previsti dalla normativa? Vediamo a tale proposito i chiarimenti contenuti nell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. Riepiloghiamo prima il quadro normativo: per quanto riguarda l'aggiornamento della formazione obbligatoria per gli addetti primo soccorso, il D.M. 388/03 stabilisce quanto segue: “la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico”.
A tale proposito è intervenuto l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, che ha chiarito: “qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’ esercizio della funzione esercitata, come, a titolo esemplificativo, nel caso degli addetti al primo soccorso (…) tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme”. Poiché in ogni azienda devono essere presenti in ogni momento lavoratori che siano in grado di intervenire in caso di emergenza, il suggerimento a tutti i datori di lavoro è quello di verificare se i propri addetti primo soccorso abbiano frequentato gli aggiornamenti triennali previsti dal D.M. 388/03.
Per ulteriori informazioni contattare Confcommercio Vicenza Ufficio Sicurezza tel. 0444-964300.



 

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