È consuetudine di molte aziende, in occasione delle festività natalizie, corrispondere pacchi dono o, in generale, omaggi ai dipendenti. In vista dei prossimi giorni festivi, si ritiene utile evidenziare il trattamento fiscale e contributivo al quale assoggettare la corresponsione di tali omaggi ai dipendenti. Prima di tutto, con riguardo alle erogazioni liberalimoccorre fare una distinzione tra:
Mentre le prime (in denaro) risultano interamente imponibili, le seconde (in natura) rientrano nell’ambito di applicazione del comma 3, articolo 51 del TUIR che prevede la non imponibilità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti se complessivamente di importo non superiore ad euro 258,23.
Qualora il valore di detti beni e servizi sia superiore al limite indicato, lo stesso concorre per intero alla formazione della base imponibile, sia previdenziale che fiscale.
EROGAZIONI IN NATURA
L’individuazione della natura dell’erogazione non è sempre scontata: rientrano tra le erogazioni in natura i buoni acquisto da utilizzare presso i negozi che le aziende cedono ai propri dipendenti.
Infatti, anche se non direttamente riconducibile ad un bene preciso, il buono è espressione di un paniere di beni individuati nel negozio in cui lo stesso buono è spendibile.
Ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 51, l’esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
IL PACCO NATALIZIO
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 59/2008 il pacco natalizio concesso dalle aziende ai propri dipendenti rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel comma 3, articolo 51, TUIR. Attenzione però che, qualora il valore del pacco natalizio superi il limite di euro 258,23, concorrerà per intero alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non solo, quindi, per la quota eccedente tale limite.
Inoltre, è importante ricordare che la valutazione dell’assoggettamento del relativo valore deve essere effettuata:
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