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LA GESTIONE DEI PERMESSI ELETTORALI

Come gestire le assenze dei dipendenti che hanno prestato servizio ai seggi per il Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

giovedì 15 dicembre 2016

Superato l’appuntamento referendario dello scorso 4 dicembre, rimangono da gestire le assenze dei dipendenti che hanno prestato servizio ai seggi. Come farlo? L’articolo 119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni (compresi i referendum), tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni elettorali - compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum (che vi partecipano volontariamente) - hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario allo svolgimento delle relative operazioni di voto.

La legge sancisce, quindi, il diritto del lavoratore a svolgere queste funzioni; ne consegue che il datore di lavoro non può, in nessun caso, impedire al proprio dipendente di adempiere a tale compito.

L’articolo 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce inoltre che i lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali: “hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.

In sintesi, quindi, ai lavoratori interessati deve essere garantito:

• lo stesso trattamento economico che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione lavorativa, per i giorni lavorativi passati al seggio;

• un’ulteriore retribuzione (pari a una giornata di retribuzione) o un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi o festivi trascorsi ai seggi per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

E PER LE AZIENDE CHE APPLICANO IL CCNL DEL TERZIARIO, COME COMPèORTARSI?

Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni

Nel caso di un dipendente del settore commercio che lavora 6 giorni a settimana (dal lunedì al sabato) per 40 ore e riposa la domenica, è prevista una quota retributiva in aggiunta all’ordinaria retribuzione (1/26 della retribuzione mensile) o, in alternativa, un riposo compensativo, per la domenica trascorsa alle urne.

Quindi, al lavoratore che svolge funzioni elettorali la domenica e il lunedì (potrebbe accadere, infatti, che l’impegno al seggio per le operazioni di scrutinio si prolunghi oltre le ore 24 della domenica), va indennizzata (quota aggiuntiva o riposo compensativo) la sola domenica poiché il lunedì (e l’eventuale sabato qualora fosse necessario recarsi al seggio in tale giornata per la preparazione delle operazioni di voto) è un giorno lavorativo e, conseguentemente, retribuito con retribuzione ordinaria.

Dipendente a 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni

Anche il dipendente del settore commercio che lavora 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e che svolge funzioni elettorali il sabato (eventuale), la domenica e il lunedì (se le operazioni di scrutinio si prolungano oltre le ore 24 della domenica) ha diritto all’indennizzo (quota aggiuntiva o riposo compensativo) per la sola domenica poiché il sabato non dà diritto al recupero in quanto è contrattualmente considerato “giornata lavorativa a zero ore”.



 

 

 

 

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