La legge di stabilità 2017 è intervenuta nuovamente a tutela dei diritti del padre lavoratore. In particolare, sono stati confermati i due giorni di congedo obbligatorio (non i due giorni di congedo facoltativo). Ma non solo: sono stati anche messi ufficialmente in cantiere, per il 2018, due ulteriori giorni di congedo obbligatorio, che porta il beneficio ad un totale di quattro giorni.
Il riconoscimento dei diritti del padre lavoratore è cresciuto negli ultimi anni, sebbene il nostro ordinamento non sia ancora del tutto in linea rispetto agli altri Paesi circa la tutela riconosciuta agli uomini al momento della nascita di un figlio. Vediamone da vicino l’evoluzione.
La legge Fornero del 2012
Il primo riconoscimento del “congedo papà” si è avuto con la legge numero 92/2012, così detta legge Fornero, che ha previsto per il padre lavoratore due speciali forme di congedo: uno obbligatorio, di un giorno, e uno facoltativo, di due giorni alternativi rispetto al congedo di maternità, da godere entro il quinto mese di vita del figlio.
Sull'estensione del “congedo papà” è intervenuta, successivamente, la legge di stabilità 2016 che, nel prorogare anche per quell’anno l'istituto, originariamente previsto in via sperimentale per il solo triennio 2013-2015, ha aumentato il numero di giorni di congedo obbligatorio da uno a due.
Ulteriori aumenti nel 2018
Ancor più recentemente, come si diceva, la legge di stabilità 2017 ha di nuovo cambiato questo istituto. Infatti, sono stati innanzitutto confermati i due giorni di congedo obbligatorio (non i due giorni di congedo facoltativo, però) e sono stati anche previsti, per il 2018, due ulteriori giorni di congedo obbligatorio, che quindi diventeranno in totale quattro.
A chi spetta
Al beneficio possono accedere i padri lavoratori, anche adottivi e affidatari per eventi parto, adozione e affidamenti. Restano però esclusi i dipendenti pubblici, almeno sino all'approvazione di un'apposita normativa.
Quanto spetta
Sia il congedo padri lavoratori obbligatorio che il congedo padri lavoratori facoltativo sono retribuiti con un'indennità pari al 100% della retribuzione globale e con accredito dei contributi figurativi.
Cosa devono fare i lavoratori
Per beneficiare del congedo e del relativo trattamento economico (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%)
In tal caso, infatti, i datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le istruzioni fornite dall’Istituto con il Messaggio n. 6499/2013.
Congedo padri lavoratori e congedo di paternità sostitutivo
Il congedo padri lavoratori non va comunque confuso con il congedo di paternità sostitutivo, che è quello riconosciuto al padre lavoratore in sostituzione al congedo di maternità della madre del bambino, nel caso in cui questa non usufruisca della tutela in quanto deceduta o gravemente inferma o per abbandono del bambino o, infine, in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre.
Congedo padri lavoratori e congedo parentale
Il “congedo papà” non è poi da confondersi anche con il congedo parentale, che è quello che spetta facoltativamente a entrambi i genitori, per una durata complessiva massima di dieci mesi cumulabili tra mamma e papà (che in alcuni casi divengono undici), con una riduzione notevole della retribuzione o sua totale esclusione oltre un certo limite.
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