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UNIONI CIVILI E CONGEDO LEGGE 104

Cosa cambia dopo l'entrata in vigore della legge che regola le unioni civili e le convivenze di fatto

mercoledì 15 marzo 2017

L’Inps è intervenuta nei giorni scorsi per chiarire l’utilizzo dei permessi e congedi in caso di unioni civili e convivenze di fatto. La circolare di riferimento è la  n. 38 del 27 febbraio 2017 che si concentra sia  sulla concessione ai lavoratori dei permessi ex legge n. 104/1992, sia sul congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001 in caso di dipendenti del settore privato. Il chiarimento si rendeva necessario dopo l’entrata in vigore  della Legge n. 76/2016 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.
In particolare l’Inps ha precisato che:

  • la parte di un’unione civile che presti assistenza all’altra parte può usufruire dei permessi ex legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001;
  • il convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente può usufruire unicamente dei permessi ex lege n. 104/1992.

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