L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (in vigore dal 12 marzo 2013) ha stabilito, in attuazione dell’art. 73 c.5 del D. Lgs. 81/08, gli obblighi formativi per i lavoratori che utilizzano carrelli elevatori ed altre attrezzature di lavoro (ad esempio piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru per autocarro, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, ecc.).
I lavoratori addetti all’utilizzo di tali attrezzature, dopo il 12 marzo 2013 devono frequentare il corso di formazione e conseguire la relativa abilitazione prima di essere incaricati all’utilizzo delle stesse. Ad esempio, per chi utilizza i carrelli elevatori la formazione prevista è di 12 ore, con obbligo di aggiornamento ogni 5 anni.
Frequente è il quesito inerente l'obbligo o meno, per il datore di lavoro che ne faccia uso, di frequentare il corso di formazione per utilizzo, ad esempio, del carrello elevatore.
La risposta è affermativa ed è stata chiarita dal D.Lgs. 151/2015, che ha modificato l’art. 69 del D.Lgs. 81/08 ed in particolare la definizione di "operatore", definendo operatore il "lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”.
In altre parole, il datore di lavoro che utilizza carrelli elevatori (o altre attrezzature) è obbligato a frequentare il corso di formazione. Invitiamo pertanto i datori di lavoro interessati a contattare Confcommercio Vicenza per iscriversi al prossimo corso per utilizzo di carrello elevatore, in programma organizzato a partire dal 13 aprile.
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