Il Governo ha cancellato nei giorni scorsi l’intera normativa sul lavoro accessorio “Voucher” . Non sarà, quindi, più possibile pagare con i voucher le prestazioni di impiego occasionale- temporaneo. Il Decreto entrato in vigore lo scorso 18 marzo 2017 ha previsto un periodo transitorio – fino al 31 dicembre 2017 – durante il quale si potrà continuare ad utilizzare i “”buoni lavoro” acquistati entro il 17 marzo 2017.
Va sottolineato che Confcommercio – Fipe – Federalberghi si sono attivate nei mesi scorsi incontrando numerosi esponenti politici per sostenere l’assoluta necessità di preservare i “buoni lavoro”. Si sono, inoltre, rese disponibili ad apportare alcuni correttivi per evitare forme di abuso, difendendo sempre questo strumento utile e funzionale ad un mercato del lavoro flessibile.
La decisione del Governo di abolirli, dunque, ha spiazzato tutte le categorie economiche che si sono impegnate a sostegno dei voucher. A fronte di questa abolizione, vediamo però da vicino quali altri strumenti contrattuali possono fungere da alternativa alle esigenze di flessibilità delle nostre imprese.
LE ALTERNATIVE CONTRATTUALI PER SOSTITUIRE I VOUCHER
Le imprese che oggi si avvalgono del lavoro accessorio possono attingere ai diversi strumenti contrattuali che la legge consente di utilizzare per esigenze discontinue o temporanee.
Il contratto più simile al voucher è il “Lavoro intermittente”, così detto “a chiamata”.
In sostanza, il datore di lavoro può richiedere la prestazione al lavoratore solo quando ne ha bisogno e ciò consente di effettuare prestazioni saltuarie distanziate nel tempo.
E’ utilizzabile per lavoratori con età inferiore a 24 anni oppure superiore a 55 anni .
Oppure in tutti i casi previsti dal Regio Decreto 2657/1923, senza limiti di età, tra cui rientrano per esempio camerieri, personale di servizio e cucine negli alberghi e ristoranti, custodi, portinai, commessi.
Anche il lavoro intermittente necessita di una comunicazione obbligatoria al Ministero del lavoro prima di ogni chiamata.
Il contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato può sostituire i voucher soprattutto nei casi di attività da svolgere con continuità in un periodo definito (stagionalità – periodo natalizio – saldi …)
Tale forma contrattuale non può superare i 36 mesi complessivi, tra proroghe e rinnovi, con lo stesso datore di lavoro e dipendente.
Il contratto part-time
Il contratto a orario ridotto copre esigenze di impiego continuate nel tempo, ma per poche ore al giorno, oppure in determinati giorni della settimana o del mese. E’ possibile anche una combinazione delle due soluzioni, in tal caso si parla di orario misto.
L’orario ridotto può comunque essere incrementato in caso di necessità, per ottenere ulteriore flessibilità.
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