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L'INDENNITA' SUPPLETIVA DI CLIENTELA PER GLI AGENTI

L’agente di commercio ne ha diritto anche nel caso di pensionamento anticipato

giovedì 20 aprile 2017

L’accordo sottoscritto il 29 marzo scorso,   in vigore  dal 1 aprile 2017,  modifica il vigente Accordo Economico Collettivo Commercio del  29 febbraio 2009.

Indennità suppletiva di clientela
A seguito dell'entrata in vigore delle novità legislative relative alle pensioni, si è convenuto sull'opportunità di effettuare un adeguamento normativo sulla materia, per consentire anche agli agenti e rappresentanti di commercio di accedere più agevolmente al pensionamento anticipato.
    
Pertanto, è stato modificato l'art. 13, paragrafo II, terzo capoverso dell'AEC vigente, disponendo che l'indennità suppletiva di clientela verrà corrisposta, ferme restando le condizioni previste, anche in caso di dimissioni dell'agente dovute a "conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o APE Enasarco e/o INPS".

Procedure per il rinnovo dell’AEC
E' stato inoltre convenuto dalle Parti che, a causa del perdurare delle incertezze che caratterizzano il contesto economico del Paese, le procedure per il rinnovo dell'AEC vigente saranno avviate solo successivamente al 31 ottobre 2018.



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