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RIENTRO ANTICIPATO DALLA MALATTIA

Se il lavoratore guarisce prima di quando previsto dal medico può rientrare al lavoro? Come funziona la rettifica della data di fine prognosi?

martedì 16 maggio 2017

Come noto, ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.
La normativa prevede che l’assenza per malattia sia attestata dal medico curante mediante apposito certificato inoltrato per via telematica tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).
Lo stesso medico può inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (qualora vi siano, ad esempio, errori o refusi) o li rettificano.
Quest’ultima eventualità si verifica, appunto, quando il medico riscontra nel paziente un decorso più favorevole della malattia già certificata, tale da ridurre la durata della prognosi iniziale.

L’INPS, con la Circolare n. 79 del 2 maggio 2017, fornisce indicazioni sulle corrette modalità di rettifica della data di fine prognosi in caso di guarigione anticipata dalla malattia, al fine di consentire il rientro anticipato del lavoratore sul posto di lavoro.

L’INPS ricorda l’importanza dei dati contenuti nel certificato medico, ed in particolar modo della data di fine prognosi, quale elemento identificativo del termine ultimo di erogazione della prestazione economica di malattia. Tale data assume rilievo, pertanto, non solo da un punto di vista amministrativo, ma anche previdenziale.

Viene peraltro riconosciuto che tale data, costituendo di fatto una “previsione” della durata della malattia, è suscettibile di variazioni, siano esse in “aumento”, quando il decorso della malattia è più lento del previsto, ovvero in “diminuzione”, quando invece il lavoratore guarisce prima.
La rettifica della data di fine prognosi nel caso di guarigione anticipata costituisce un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore.

Tale adempimento, infatti, ha una duplice finalità:

  • nei confronti del datore di lavoro, legittima la ripresa anticipata dell’attività lavorativa;
  • inoltre, considerando che la presentazione del certificato di malattia comporta l’avvio dell’istruttoria interna all’INPS che consente poi l’erogazione dell’indennità di malattia, ne consegue nei confronti dell’INPS il certificato di malattia, di fatto, costituisce la “domanda di prestazione” all’Istituto.

Inoltre, in presenza di un certificato di malattia con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può permettere al lavoratore di riprendere l’attività lavorativa, in quanto violerebbe le disposizioni generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, previste dal D.Lgs n. 81/2008 nonché dall’articolo 2087 del Codice Civile.

Pertanto, chiarisce l’Istituto, “il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi inizialmente indicata”.

Circa i tempi della rettifica, l’INPS precisa che la stessa verrà considerata tempestiva qualora intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa e non, invece, se viene comunicata prima del termine della prognosi inizialmente certificata.

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