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IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI, RINNOVATO IL CCNL

Vediamo da vicino le principali novità dell’accordo sottoscritto da Feniof, con l’assistenza di Confcommercio

venerdì 16 giugno 2017

E’ stato recentemente ratificato dagli organi confederali l’accordo tra FENIOF, con l'assistenza di Confcommercio Imprese per l'Italia, e FILT - Cgil, FIT- Cisl e UILTRASPORTI per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre, scaduto il 31 dicembre 2016.
L’accordo avrà durata quadriennale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.
Vediamone i principali contenuti.

PARTE ECONOMICA
L'accordo prevede un incremento retributivo a regime di euro 55 mensili lorde, parametrato al 4° livello, con le seguenti decorrenze:

  • 10 euro a luglio 2017
  • 14 euro ad agosto 2018
  • 14 euro a settembre 2019
  • 17 euro a ottobre 2020


WELFARE CONTRATTUALE
Le parti hanno previsto di far richiesta di aderire al fondo di assistenza sanitaria EST, cui dal 1° luglio 2018 saranno iscritti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con una contribuzione, per ciascun iscritto, di 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro mensili a carico del lavoratore, oltre ad una quota una tantum pari ad euro 30 a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Oltre agli adeguamenti normativi, conseguenti all'introduzione del d.lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act), sono stati modificati i limiti numerici per il ricorso alla somministrazione di lavoro, distinguendo le aziende con meno di 4 dipendenti da quelle con 4 o più dipendenti.
In particolare:
AZIENDE CON QUATTRO O PIU' DIPENDENTI
E' sempre prevista la possibilità di assumere 4 lavoratori in somministrazione.
Tale misura è incrementata del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato, nel caso di aziende con più di 4 dipendenti.
AZIENDE FINO A QUATTRO DIPENDENTI
La somministrazione è ammessa solo per le specifiche causali.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
E' stato apposto un correttivo alla disciplina del numero di contratti a termine che è possibile stipulare, per coerenza rispetto a quanto stabilito in materia di somministrazione di lavoro. In particolare:

Base di computo

n. di lavoratori

0- 4

2

5 -10

5

11-25

7

26-50

10

Oltre 50

20%


 
Inoltre, è stato specificato che i lavoratori a tempo parziale vengono computati in proporzione all'orario svolto, anche in riferimento, quindi, al numero di lavoratori a tempo determinato che è possibile assumere.

PERMESSI E FERIE
Sia in tema di ROL che di ferie è stata prolungato il periodo di fruizione. In particolare, i ROL potranno essere fruiti fino al 30 giugno dell'anno successivo alla maturazione, mentre le due settimane di ferie ulteriori rispetto a quelle che per legge vanno godute nel corso dell'anno, possono essere fruite fino ai 24 mesi successivi all'anno di maturazione.

DISCIPLINA DELLA REPERIBILITA' E ALTRE INDENNITA'
In tema di reperibilità sono state apportate varie modifiche.
In primo luogo, è stato modificato l'ammontare dell'indennità, distinguendo l'ipotesi in cui venga prestata effettivamente l'attività da quella in cui ciò non avviene. Per la sola richiesta di reperibilità compete al lavoratore un compenso pari a 8 euro (16 euro per i giorni festivi). Solo nel caso in cui il lavoratore venga effettivamente chiamato a prestare la propria attività, l'indennità è incrementata di 5 euro (9 euro per i giorni festivi).
Inoltre, è stato chiarito che l'orario di lavoro, utile per determinare il trattamento economico per la prestazione effettuata, decorre da quando il dipendente raggiunge il luogo di lavoro.
Ancora, è stata disciplinata l'ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia resa in parte durante il periodo di reperibilità e in parte durante l'orario di lavoro ordinario. In questi casi vengono retribuite le sole ore prestate nell'arco temporale di reperibilità.

DEROGA AL RIPOSO GIORNALIERO
Infine è stato previsto che, nel caso in cui il riposo di 11 ore consecutive non sia stato rispettato a causa della chiamata alla prestazione lavorativa, al lavoratore siano garantite comunque 11 ore di riposo in tutto, di cui 8 consecutive. Ai fini del rispetto della normativa, l'inizio del turno successivo è differito delle eventuali ore da recuperare.


ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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