La sorveglianza sanitaria dei lavoratori e necessità di avvalersi del medico del lavoro sono obblighi fondamentali a carico del datore di lavoro.
Quando sono obbligatorie le visite mediche
La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente, ovvero qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
I principali rischi per cui i lavoratori esposti devono effettuare la visita da parte del medico competente aziendale sono :
In ogni caso il principale documento aziendale per verificare la necessità di svolgimento della sorveglianza sanitaria è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
I diversi tipi di visite mediche
La sorveglianza sanitaria comprende:
- gli accertamenti preventivi (fondamentali al momento dell’assunzione) diretti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati (valutazione idoneità alla mansione specifica);
- gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita in una volta l'anno, ma può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
Gli accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente.
Chi è il medico competente
La sorveglianza sanitaria viene svolta da medici in possesso di specifici titoli per lo svolgimento della medicina del lavoro.
Il medico può essere:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna, convenzionata con l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
Compiti del medico competente
Il medico del lavoro collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Il medico del lavoro deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e redigere la relazione annuale.
Il medico istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.
Le notizie contenute nella sorveglianza sanitaria sono sottoposte al vincolo del segreto professionale.
Alle cessazione del rapporto di lavoro il medico consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria, il cui originale deve essere conservato dal datore di lavoro per almeno 10 anni.
Giudizio di idoneità
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, informando per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Il giudizio del medico competente può essere impugnato dal lavoratore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro formalizza la nomina del medico del lavoro assicurando allo stesso le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti, garantendone l'autonomia.
Il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a:
a) natura dei rischi;
b) organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive;
c) descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) dati relativi ai provvedimenti presi per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
e) dati relativi alle malattie professionali;
f) provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
g) deve inoltre, insieme ai dirigenti, vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi previsti per il medico competente.
Il datore di lavoro deve inoltre inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (cosiddetto “Protocollo Sanitario")
Considerando, infine, l'obbligo di effettuare una visita medica conclusiva, alla cessazione del rapporto di lavoro, viene sottolineato l'obbligo di comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, onde rendere possibile l'effettuazione di tale visita prima che il lavoratore cessi la sua attività.
Il datore di lavoro concorda con il medico competente il luogo di custodia delle cartelle sanitarie di rischio.
A chi rivolgersi
Per ogni ulteriore ulteriori informazione, ed anche per una verifica della situazione aziendale ed una disamina dell’obbligo di nomina del medico competente e di attivazione della sorveglianza sanitari, è a disposizione l’Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confcommercio Vicenza (tel. 0444/964300).
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