La piattaforma web che consente di attivare i contratti è aperta dal 10 luglio 2017 sul sito dell’INPS nella sezione Prestazioni Occasionali.
ISTRUZIONI PER L’OPERATIVITA’
L’INPS ha emanato la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, con la quale sono state esplicitate le prime indicazioni operative per la gestione delle nuove prestazioni occasionali, che riportiamo in sintesi.
SOGGETTI UTILIZZATORI
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:
a) Le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il “libretto di famiglia”;
b) I datori di lavoro (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata ) che hanno alle proprie dipendenze non più di 5 dipendenti, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.
LAVORO OCCASIONALE
Sono prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno, civile a:
ORARIO DI LAVORO
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.
SICUREZZA SUL LAVORO
Valgono le comuni regole sulla tutela della salute e della sicurezza, poiché l’art. 3, comma 8, del D.lga 81/2008 dispone che “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista”.
LIMITI ALL’ACQUISTO
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
REGISTRAZIONE PREVENTIVA
Per l’accesso alle prestazioni di lavoro accessorio, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi, all’interno dell’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
La registrazione può avvenire:
I prestatori di lavoro dovranno indicare l’IBAN del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Come si diceva possono ricorrere al contratto di prestazione lavoro occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.
Ai fini del computo, i lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto. I lavoratori intermittenti sono ugualmente conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto.
La misura dal compenso è fissata in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per remunerare quattro ore lavorative pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione sia inferiore a quattro ore.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
- contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33%;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5%;
- commissioni per la gestione INPS, nella misura dell’1%.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL), € 0,12 (INPS) per un totale costo orario azienda pari ad € 12,41.
Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- le altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Il lavoratore riceverà notifica dell’avvenuto inserimento in procedura della comunicazione da parte della ditta della prestazione lavorativa, o della sua revoca.
LIBRETTO FAMIGLIA
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia unicamente le persone fisiche (datori di lavoro privati).
L’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
a) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in € 10,00, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare:
- i dati identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- l’ambito di svolgimento della prestazione;
- le altre informazioni per la gestione del rapporto.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
PAGAMENTI DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente versato una quota destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali sono:
Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore.
È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti.
EROGAZIONE DEI COMPENSI AI PRESTATORI
Il compenso al prestatore verrà pagato dall’Istituto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore potrà acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Il pagamento dei compensi al prestatore avviene:
- tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;
- in assenza di indicazioni sul conto corrente bancario, tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore e con valuta entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento delle prestazioni lavorative. Le spese di incasso (pari a € 2,60) sono a carico del prestatore e vengono detratte dall’Inps dall’importo del compenso da erogare.
SANZIONI
In caso di superamento da parte dell’utilizzatore del limite di importo di € 2.500 (compenso massimo percepibile dall’utilizzatore per prestazioni rese allo stesso prestatore) o comunque del limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’anno civile, la sanzione consiste nella trasformazione della prestazione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Qualora venga rilevata la violazione dell’obbligo di comunicazione (almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione) ovvero di uno dei divieti previsti dalla normativa (ad es. aziende che utilizzano il lavoro occasionale pur avendo in forza più di 5 dipendenti ecc…) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera.
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