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PREMI DI PRODUTTIVITÀ E SCONTI SUI CONTRIBUTI - WELFARE AZIENDALE

Coinvolgere pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro comporta una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS, su una quota di premio detassabile non superiore a 800 euro

giovedì 13 luglio 2017

La così detta “Manovra correttiva” in vigore dal 23 giugno 2017 contiene una serie di misure in materia di lavoro e previdenza; tra le disposizioni di interesse per le imprese c’è l’articolo 55 che dispone, con riferimento alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, la riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su una quota di premio detassabile non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del dipendente.

Questa misura agevolativa opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti sottoscritti dopo il 24 aprile 2017. Per quelli stipulati prima continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni e pertanto trova applicazione la contribuzione piena a carico azienda.

Ricordiamo però che vi sono altre opportunità che consentono di gratificare i dipendenti senza il peso di contributi e tassazione: ci riferiamo all’attuazione del  WELFARE AZIENDALE.

Nella definizione di “welfare aziendale” vengono fatte rientrare alcune prestazioni di opere e servizi (in natura o sotto forma di rimborso spese) in ambito educativo, ricreativo, sanitario e assistenziale.

Le prestazione debbono essere rivolte alla generalità dei dipendenti, o a categorie di dipendenti, o ai lo familiari, indipendentemente dal fatto che risultino fiscalmente a carico, e cioè:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli;
  • discendente prossimo;
  • genitori;
  • genero e nuora;
  • suocero o suocera;
  • fratello e sorella.

I servizi offerti al lavoratore sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, non solo nel caso di scelta unilaterale e volontaria da parte dell’azienda, ma anche nel caso di erogazione derivante dalla stipula di contratti, accordi o regolamenti aziendali: in questo caso la deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro è totale (art. 95 TUIR) e non limitata al cinque per mille come previsto dall’art. 100 del TUIR.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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