La così detta “Manovra correttiva” in vigore dal 23 giugno 2017 contiene una serie di misure in materia di lavoro e previdenza; tra le disposizioni di interesse per le imprese c’è l’articolo 55 che dispone, con riferimento alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, la riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su una quota di premio detassabile non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del dipendente.
Questa misura agevolativa opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti sottoscritti dopo il 24 aprile 2017. Per quelli stipulati prima continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni e pertanto trova applicazione la contribuzione piena a carico azienda.
Ricordiamo però che vi sono altre opportunità che consentono di gratificare i dipendenti senza il peso di contributi e tassazione: ci riferiamo all’attuazione del WELFARE AZIENDALE.
Nella definizione di “welfare aziendale” vengono fatte rientrare alcune prestazioni di opere e servizi (in natura o sotto forma di rimborso spese) in ambito educativo, ricreativo, sanitario e assistenziale.
Le prestazione debbono essere rivolte alla generalità dei dipendenti, o a categorie di dipendenti, o ai lo familiari, indipendentemente dal fatto che risultino fiscalmente a carico, e cioè:
I servizi offerti al lavoratore sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, non solo nel caso di scelta unilaterale e volontaria da parte dell’azienda, ma anche nel caso di erogazione derivante dalla stipula di contratti, accordi o regolamenti aziendali: in questo caso la deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro è totale (art. 95 TUIR) e non limitata al cinque per mille come previsto dall’art. 100 del TUIR.
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