Con la circolare 109/2017 l’Inps ha fornito i chiarimenti e le modalità per l’incentivo previsto dalla legge di bilancio 2017 per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato.
LAVORATORI PER I QUALI SPETTA L’INCENTIVO
L’esonero spetta, a domanda, a coloro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% del monte ore previsto dagli ordinamenti scolastici
La legge n. 107/2015 (c.d. “buona scuola”) espressamente prevede che, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, sono ammessi all’agevolazione i datori di lavoro che, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, assumano giovani che siano stati coinvolti dagli stessi datori di lavoro in percorsi di alternanza per un periodo pari almeno al 30% del monte ore previsto, ossia 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei.
L’INPS precisa che la percentuale del 30% del monte ore si riferisce anche a percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) nonché alle attività di alternanza previste nei corsi universitari.
L’esonero si applica, inoltre, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, sempre entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca.
MISURA DELL'INCENTIVO
La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018.
La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico.
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.
L’esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione.
Pertanto, il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro:
a) datori di lavoro imprenditori. Come è noto, l’art. 2082 del codice civile definisce imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
b) datori di lavoro non imprenditori. Sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni), compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti:
a) riguardanti gli operai agricoli;
b) di lavoro domestico.
Si ritiene che non possa rientrare fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
L’esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.
La suddetta agevolazione spetta, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
CONDIZIONI PER IL DIRITTO ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO. Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’ESONERO CONTRIBUTIVO, NON SPETTA OVE RICORRA UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:
1) l’assunzione viola il diritto di precedenza;
2) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi, o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
3) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume.
L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente.
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELL’INCENTIVO
I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
In particolare, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’agevolazione, dovranno inviare, utilizzando tale canale, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora in corso, indicando:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
- l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata;
- la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time.
A seguito dell’invio dell’istanza di prenotazione e, di norma, entro 48 ore dalla trasmissione del modulo telematico, l’INPS:
- calcolerà l’importo dell’incentivo spettante;
- verificherà la disponibilità residua della risorsa.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo – entro dieci giorni di calendario dall’accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all’istanza inviata – avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza- l’avvenuta stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
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