L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che costituisce un’esperienza di grande importanza per la formazione degli studenti e che è strettamente connessa con la sicurezza del lavoro. Basta pensare agli aspetti fondamentali della formazione degli studenti, secondo gli Accordi Stato Regioni del 2011, ed alla sorveglianza sanitaria.
LA QUALIFICA DELLO STUDENTE IN AZIENDA
Nell’ambito dell'alternanza scuola-lavoro, che si svolge sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, i giovani che partecipano a tale particolare esperienza formativa non mutano la loro posizione giuridica, confermando quella di studente.
Comunque, in considerazione del concreto impiego degli studenti nell’attività lavorativa, gli stessi non sono semplici visitatori delle strutture ospitanti e viene loro riconosciuta la piena equiparazione ai lavoratori.
L’assimilazione dello studente al lavoratore trova il proprio riferimento nello stesso Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Infatti l’art.2, comma 1, lett. a), precisa che al lavoratore è equiparato (...) "il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; (…)".
QUALI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO?
E’ evidente pertanto che anche per il percorso dell’alternanza scuola lavoro, ed in particolare per gli studenti e le aziende coinvolte, trovano applicazione le previsioni del TU Sicurezza sul lavoro.
L’azienda, o la struttura ospitante, dovrà pertanto, tra l’altro, provvedere ad un aggiornamento /integrazione del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), verificando che lo stesso prenda espressamente in esame la presenza degli studenti ed individui le misure di prevenzione e di protezione adottate.
Per quanto riguarda i corsi obbligatori di formazione in materia di sicurezza previsti dall’Accordo Stato Regione del 2011 è previsto che la formazione generale e specifica degli studenti possa essere svolta dalle scuole o dalle strutture ospitanti, secondo un criterio di accordo in convenzione che stabilirà chi si caricherà l’onere, economico ed organizzativo.
In ogni caso la guida operativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) dell’ottobre 2015 sull'alternanza scuola-lavoro dice chiaramente, all'art.7 comma f, che "la formazione specifica deve essere integrata da parte della struttura ospitante, secondo il relativo specifico profilo di rischio”.
In tal senso una FAQ riportata nel sito del Miur, alla domanda relativa a quale formazione sulla sicurezza è necessario garantire agli studenti in alternanza, risponde:
“Ribadendo quanto già esplicitato dal Manuale INAIL MIUR ‘Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola’ (pagina 233): l'impegno per l'istituzione scolastica riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica [...]
Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza, dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio.
Detto segmento di formazione, secondo il D.Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti.
Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione".
E’ importante per quanto concerne gli obblighi relativi alla sicurezza, che le aziende verifichino quanto riportato nella convenzione sottoscritta con la scuola, tenendo presente che l’azienda deve garantire:
A CHI RIVOLGERSI
Per ogni ulteriore informazione o per l’attuazione degli adempimenti previsti dal TU Sicurezza (redazione/integrazione del documento di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, corsi di formazione…), è a disposizione l’Ufficio Sicurezza e Ambiente di Confcommercio Vicenza (tel. 0444/964300).
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