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LAVORO INTERMITTENTE FINO A 25 ANNI

La Corte Europea di Giustizia si è pronunciata su un caso specifico, ritenendo la normativa italiana conforme al diritto comunitario e non discriminatoria

mercoledì 20 settembre 2017

La Corte Europea di Giustizia si è pronunciata ritenendo conforme al diritto comunitario e non discriminatoria la normativa italiana che consente l’assunzione con contratto di lavoro intermittente di giovani “under 24”, purchè l’attività cessi entro il 25° anno di età. La disposizione per la quale era stato richiesto l’intervento dei giudici europei era quella che consente la stipula del contratto “a chiamata” fino al ventiquattresimo anno e con la prestazione che può continuare a svolgersi soltanto entro il venticinquesimo anno di età. Per ben comprendere la decisione dei giudici europei si ritiene, sia necessario, riassumere l’antefatto.

Lavoro intermittente: legittimi i requisiti di età?
Un lavoratore, dipendente “intermittente” prima a termine e, poi, a tempo indeterminato di una importante catena di abbigliamento, con prestazioni svolte da 3 a 5 volte alla settimana, al raggiungimento del venticinquesimo anno di età era stato licenziato dal datore di lavoro a causa del raggiungimento del limite massimo di età, in ottemperanza alla previsione che ne consente l’utilizzazione fino al giorno del compleanno. Dopo un ricorso giudiziale infruttuoso, in primo grado, i giudici della Corte di Appello, valutando la norma interna come contraria alla Direttiva Europea, avevano disapplicato la disposizione, ordinando la revoca del licenziamento. L’impresa propose ricorso in Cassazione, ma i giudici ritennero opportuno rimettere la questione all’esame degli organismi giudicanti europei.

Cosa ha con deciso la Corte Europea di Giustizia?
La normativa italiana (che consente l’assunzione di giovani “under 24”, purchè l’attività cessi entro il 25° anno) è stata ritenuta rispettosa del diritto comunitario e non discriminatoria in quanto finalizzata a perseguire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro: giovani che, nell’attuale contesto economico, rappresentano una categoria sociale particolarmente debole.

Secondo il giudizio della Corte Europea, l’ingresso sul mercato del lavoro mediante una forma di contratto estremamente flessibile, è preferibile rispetto ad una situazione di disoccupazione, senza alcun sbocco. La Corte ha sottolineato che il lavoro intermittente presenta meno vincoli per l’imprenditore e tale tipologia contrattuale, se riferita ai giovani, ha una forte valenza incentivante; inoltre l’istituto ha principalmente lo scopo di favorire l’occupazione giovanile, soprattutto se si è alla prima esperienza lavorativa, in vista di un ingresso stabile nel mercato del lavoro.

Quando si può ricorrere al lavoro intermittente?
Il lavoro intermittente o a chiamata si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del dipendente, chiamandolo all’occorrenza.

In generale è possibile assumere ricorrendo al lavoro intermittente giovani con un ‘età inferiore ai 25 anni e lavoratori con un’età superiore ai 55 anni. Per i soggetti, invece, di età compresa tra 25 e i 55 si deve far riferimento alle mansioni definite “di lavoro discontinuo” elencate nel Regio Decreto del 1923 n.2657 (ad esempio nel settore commercio è possibile con i commessi, nel settore turismo con camerieri, baristi, cuochi…).

Si ricorda, inoltre, che il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina raccolta nel Decreto Legislativo n.81/2015, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno ed indeterminato.

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