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NUOVI “VOUCHER” E SANZIONI

Chiarimenti e precisazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul regime sanzionatorio, per le violazioni che gli utilizzatori possono compiere

mercoledì 20 settembre 2017

Recentemente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fatto il punto sulle nuove prestazioni di lavoro occasionale, la tipologia contrattuale che ha sostituito il lavoro accessorio (Voucher), apportando chiarimenti e precisazioni in ordine al regime sanzionatorio per le possibili violazioni che gli utilizzatori possono compiere.

La sanzione per il superamento, da parte dell’utilizzatore, del limite economico di 2.500 euro (inteso quale compenso erogabile dall’utilizzatore al singolo prestatore), ovvero del limite di durata della prestazione di 280 ore nell’anno civile, consiste nella “trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative.”

La violazione del divieto di impiego di lavoratori in corso o cessati da meno di 6 mesi comporta la conversione del rapporto sin dall’inizio in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (ovviamente, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso), con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

Qualora vi sia invece la violazione degli obblighi di comunicazione preventiva all’INPS, ovvero dell’ambito di applicazione dello stesso (ad esempio, prestazione occasionale richiesta da azienda edile o da utilizzatore con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”, non diffidabile.

La stessa sanzione troverà applicazione anche nel caso in cui la comunicazione sia stata effettuata in ritardo, oppure non contenga tutti gli elementi richiesti, oppure ancora nel caso gli elementi comunicati all’INPS non corrispondano a realtà (ad esempio, qualora il numero di ore comunicato sia inferiore a quanto effettivamente svolto).

Inoltre, le prestazioni di lavoro occasionale sono soggette al rispetto del riposo giornaliero, delle pause e del riposo settimanale di cui al D.Lgs n. 66/2003 e alle relative sanzioni connesse al mancato rispetto di tali discipline.

Da ultimo, in merito all’applicabilità della “maxisanzione” per lavoro nero in conseguenza della violazione dell’obbligo di comunicazione, l’INL ha escluso l’applicazione della maxisanzione, applicandosi esclusivamente la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di comunicazione, qualora siano contemporaneamente presenti i seguenti requisiti:

  • la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali previsti nei diversi casi;
  • la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell’obbligo di comunicazione.

Venendo a mancare anche solo uno dei requisiti indicati, troverà applicazione la così detta “maxisanzione” per lavoro nero, laddove venga riscontrato il requisito della subordinazione nella prestazione lavorativa.

La maxisanzione trova , inoltre applicazione, qualora la comunicazione sia effettuata durante l’accesso ispettivo o sia stata effettuata una comunicazione di revoca, a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente resa.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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