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SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER CONCILIAZIONE VITA E LAVORO

Pubblicato il Decreto interministeriale che riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro che prevedano, nell’ambito di contratti collettivi aziendali, misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro

venerdì 13 ottobre 2017

È stato pubblicato il Decreto interministeriale che riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro privati che prevedano misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.

Si tratta di un’opportunità per le aziende. Infatti, il beneficio consiste in uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali, che:

  • introducano misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti, ovvero
  • prevedano l’estensione o l’integrazione di misure già contenute in precedenti contratti collettivi aziendali.

La misura del beneficio è quantificata, a cura dell’INPS, in funzione dell’importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro aventi diritto e della relativa forza aziendale media.

Il beneficio riconosciuto a ciascun datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l’importo corrispondente al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore nel corso dell’anno civile precedente la domanda di fruizione.

Ai fini dell’ammissione al beneficio, le misure di conciliazione vanno individuate, in numero minimo di due, tra le seguenti aree di intervento A, B e C, di cui almeno una deve rientrare nelle aree di intervento A o B:

A. Area di intervento genitorialità

  • estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
  • estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
  • previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
  • percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
  • buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

B. Area di intervento flessibilità organizzativa

  • lavoro agile;
  • flessibilità oraria in entrata e uscita;
  • part-time;
  • banca ore;
  • cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti.

C. Welfare aziendale

  • convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
  • convenzioni con strutture per servizi di cura;
  • buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio 2017-2018.

La domanda dovrà essere inviata all’INPS entro i seguenti termini:

  • 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2017;
  • 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2018.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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