• Home 
  • Notiziario Sindacale 

INFORTUNI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ANCHE PER UN SOLO GIORNO

Introdotto l’obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni sul lavoro che abbiano una durata anche di un solo giorno oltre a quello dell’infortunio stesso

venerdì 13 ottobre 2017

Scatta  dal 12 ottobre 2017, per tutti i datori di lavoro, l’obbligo di comunicare all’INAIL, in via telematica, gli infortuni sul lavoro  che abbiano una durata anche di un solo giorno oltre a quello dell’infortunio stesso.

La comunicazione va eseguita (come stabilito dal decreto 183/2016) entro  48 ore dalla ricezione dei dati del certificato medico, il quale deve essere inoltrato all’INAIL direttamente dal medico.

La novità, rimasta inattuata fino ad oggi, è rappresentata dall’ulteriore obbligo, in capo ai datori di lavoro, di comunicare, ai fini statistici e informativi, anche gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

In precedenza l’obbligo era solamente a fini assicurativi per gli infortuni oltre i tre giorni, termine che  costituisce la soglia minima di intervento dell’Istituto.

Denuncia degli infortuni

La discipina dell’obbligo  di denuncia degli infortuni sul lavoro è contenuta nell’art.53 del Dpr 1124/65 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e nell’articolo 18, comma 1, lettera r) del Dlgs 81/2008, cioè il Testo unico sulla sicurezza.

Questa ultima disposizione suddivide l’obbligo di comunicazione degli infortuni a fini statistici e a fini assicurativi: diviene ora necessaria la comunicazione anche degli infortuni sotto la soglia di risarcibilità (tre giorni), solamente ai fini statistici. Ai fini assicurativi rimane invece immutata la soglia dei tre giorni, oltre a quello dell’infortunio.

Comunicazione telematica

La segnalazione può essere fatta solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’INAIL.

La procedura prevede che il lavoratore – in seguito all’infortunio – debba far certificare dal medico azienda, dal pronto soccorso o dal proprio medico curante, la diagnosi e i giorni di presunta inabilità. Il medico stesso è poi tenuto a inviare all’INAIL il certificato.

Da quel momento, i dati della certificazione sono resi disponibili dallo stesso Istituto a tutti i soggetti obbligati a effettuare la denuncia di infortunio e, pertanto, anche al datore di lavoro.

Obblighi del lavoratore

Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’infortunio, come previsto dall’art. 52 del Dpr 1124/65.

La corretta comunicazione dell’infortunio al datore di lavoro da parte del lavoratore deve necessariamente comprendere anche il numero identificativo del certificato medico, la data del rilascio e i giorni di prognosi refertati dal medico.

Obblighi del datore di lavoro

Una volta refertati i dati del certificato, scatta per il datore di lavoro il termine di 48 ore entro le quali deve trasmettere all’INAIL i dati richiesti a fini statistici e a fini assicurativi.

Sanzioni differenziate in caso di mancata trasmissione

Per la violazione degli obblighi di comunicazione all’INAIL degli infortuni, il legislatore ha previsto sanzioni di carattere amministrativo. La sanziolne si differenzia per tipologia di violazione ed è riferita al datore di lavoro:

  • è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 548  a 1.972,80 euro per la ritardata o omessa  comunicazione degli infortuni di durata superiore ad un giorno  (comunicazione ai fini statistici);
  • è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro per la ritardata o omessa comunicazione degli infortuni di durata superiore ai tre giorni (comunicazione ai fini assicurativi).

La differenza di sanzione  è giustificata dal minore impatto che la violazione può avere, essendo evidente la maggiore importanza della denuncia ai fini assicurativi

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE