Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) prevede che per lo svolgimento di determinate mansioni il lavoratore venga sottoposto a visite mediche da parte di un medico del lavoro, che il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare.
Quando sono obbligatorie le visite mediche?
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico aziendale in presenza dei seguenti rischi:
In ogni caso il principale documento aziendale per verificare la necessità di svolgimento della sorveglianza sanitaria è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Quali sanzioni per il datore di lavoro?
Nel Testo Unico Sicurezza non è presente un’unica sanzione, ma sono presenti tre diverse previsioni, ciascuna con una propria diversa sanzione da comminare al datore di lavoro che non abbia attuato quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria.
Cosa ha stabilito l’Ispettorato del Lavoro?
Con circolare del 12 ottobre 2017 n. 3 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), per garantire una uniformità dei verbali sanzionatori, ha suddiviso nei tre casi previsti dal Testo Unico Sicurezza le diverse violazioni, e relative sanzioni, che in materia di sorveglianza sanitaria possono essere applicate al datore di lavoro ed al dirigente:
E’ possibile ottenere sussidi per le spese sostenute?
L’Ente Bilaterale del Settore Terziario della Provincia prevede per le aziende che sottopongono il personale dipendente alle visite mediche per la sorveglianza sanitaria un rimborso della spesa sostenuta nei limiti di 30 euro per ogni lavoratore visitato, con esclusione delle somme addebitate all’azienda a titolo di sopralluogo o di esami specialistici.
A chi rivolgersi?
Per ogni ulteriore ulteriori informazione anche in merito ad una verifica sui principali obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (corsi, aggiornamenti, documenti di valutazione dei rischi….) è a disposizione l’Ufficio Sicurezza di Confcommercio Vicenza (tel. 0444/964300).
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