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SICUREZZA LAVORO E VISITE MEDICHE

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa le diverse violazioni, e relative sanzioni, che in materia di sorveglianza sanitaria possono essere applicate al datore di lavoro ed al dirigente

mercoledì 15 novembre 2017

Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) prevede che per lo svolgimento di determinate mansioni il lavoratore venga sottoposto a visite mediche da parte di un medico del lavoro, che il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare.

 

Quando sono obbligatorie le visite mediche?

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico aziendale in presenza dei seguenti rischi:

  • Agenti fisici
  • Rumore
  • Vibrazioni
  • Campi elettromagnetici
  • Radiazioni ottiche artificiali
  • Amianto
  • Agenti cancerogeni e mutageni
  • Agenti chimici
  • Movimentazione manuale dei carichi
  • Movimentazione carichi leggeri ad alta frequenza (Movimenti da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori)
  • Videoterminali con utilizzo superiore alle 20 ore settimanali
  • Agenti biologici
  • Lavoro notturno secondo il criterio dello svolgimento di almeno 3 ore per 80 giorni all’anno nella fascia notturna di riferimento
  • Silice
  • Radiazioni ionizzanti
  • Guida macchine di movimentazione terra e merci, ad es. muletti, o di veicoli per i quali è prevista la necessità di patente B, C, D ,E (a seconda delle ipotesi è necessario l’accertamento relativo all’utilizzo di alcol e droghe)

In ogni caso il principale documento aziendale per verificare la necessità di svolgimento della sorveglianza sanitaria è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Quali sanzioni per il datore di lavoro?

Nel Testo Unico Sicurezza non è presente un’unica sanzione, ma sono presenti tre diverse previsioni, ciascuna con una propria diversa sanzione da comminare al datore di lavoro che non abbia attuato quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria.

Cosa ha stabilito l’Ispettorato del Lavoro?

Con circolare del 12 ottobre  2017 n. 3 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL),  per garantire una uniformità dei verbali sanzionatori, ha suddiviso nei tre casi previsti dal Testo Unico Sicurezza le diverse violazioni, e relative sanzioni, che in materia di sorveglianza sanitaria possono essere applicate al datore di lavoro ed al dirigente:

 

 

E’ possibile ottenere  sussidi per le spese sostenute?

L’Ente Bilaterale del Settore Terziario della Provincia prevede per le aziende che sottopongono il personale dipendente alle visite mediche per la sorveglianza sanitaria un rimborso della spesa sostenuta nei limiti di  30 euro per ogni lavoratore  visitato, con esclusione delle somme addebitate all’azienda a titolo di sopralluogo o di esami specialistici.

A chi rivolgersi?

Per ogni ulteriore ulteriori informazione anche in merito ad una verifica sui principali obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (corsi, aggiornamenti, documenti di valutazione dei rischi….) è a disposizione l’Ufficio Sicurezza di Confcommercio Vicenza (tel. 0444/964300).



ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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