Con circolare del 12 ottobre 2017 n. 3 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti per quanto riguarda le sanzioni da applicare nel caso di violazioni in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Lo scopo delle precisazioni è di assicurare una uniformità di comportamento del personale ispettivo nell’adozione dei vari provvedimenti sanzionatori.
Tale esigenza si è resa necessaria per il fatto che nel Testo Unico Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) non è presente un’unica disposizione. Infatti nel TU sono riportate almeno tre diverse previsioni, ciascuna con una propria diversa sanzione da applicare al datore di lavoro che non abbia attuato quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria.
L’Ispettorato pertanto ha suddiviso nei tre casi previsti dal Testo Unico Sicurezza le diverse violazioni, e relative sanzioni, in materia di sorveglianza sanitaria nelle quali possono incorre il datore di lavoro ed il dirigente.
La circolare, inoltre, ricorda che nell'ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria diventa un obbligo quando ciò emerge e viene indicato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR).
Quest’ultimo infatti consiste in una individuazione e quantificazione dei rischi presenti in azienda con una indicazione precisa delle situazioni, previste nella normativa di riferimento, nelle quali il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica preventiva e periodica (utilizzo videoterminale per più di 20 ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno, esposizione a sostanze chimiche, conduzione di muletti o mezzi di trasporto, esposizione a rumore…).
Si ricorda che l’Ente Bilaterale del Settore Terziario della Provincia prevede, per le aziende che sottopongono il personale dipendente alle visite mediche per la sorveglianza sanitaria, un rimborso per la spesa sostenuta nei limiti di 30 euro per ogni lavoratore visitato, con esclusione delle somme addebitate all’azienda a titolo di sopralluogo o di esami specialistici.
Per ogni ulteriore ulteriori informazione è a disposizione l’Ufficio Sicurezza di Confcommercio Vicenza (tel. 0444/964300).
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.