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WELFARE AZIENDALE E FRINGE BENEFIT

Vediamo come fornire beni o servizi ai lavoratori senza farli rientrare nel reddito da lavoro dipendente, escludendoli cioè dall’imponibile fiscale e contributivo

lunedì 20 novembre 2017

Nella definizione di “welfare aziendale” vengono fatte rientrare alcune prestazioni di opere e servizi (in natura o sotto forma di rimborso spese) che il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti.

La forma più semplice è quella che utilizza le “carte acquisti” per carburanti o alimentari (esenti se inferiori a 258,23 euro annui) che possono venir riconosciute con totale discrezionalità da parte del datore di lavoro.

Appena più complesse le regole dei buoni pasto (esenzione fino 5,29 euro giornalieri per i buoni cartacei – 7,00 euro per quelli elettronici) che debbono venir riconosciuti a tutti i lavoratori (o a categorie omogenee di dipendenti) per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Altri tipi di prestazione sono di “welfare puro”, vale a dire servizi in ambito assistenziale, ricreativo, sanitario e educativo che debbono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti o ai lo familiari, indipendentemente dal fatto che risultino fiscalmente a carico, e cioè:

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli;
  • discendente prossimo;
  • genitori;
  • genero e nuora;
  • suocero o suocera;
  • fratello e sorella.

I servizi offerti possono riguardare ad esempio:

  • Area assistenziale: assistenza domiciliare per non autosufficienti, assistenza infermieristica, polizze assicurative per il rischio vita;
  • Area ricreativa: viaggi, vacanze, abbonamenti a teatro, pay TV, giornali e riviste;
  • Area sanitaria: accertamenti medici, check up, prestazioni odontoiatriche;
  • Area educativa: rette per la frequenza scolastica, tasse universitarie, acquisto di testi curricolari, mensa o trasporto scolastico, corsi di lingua o abbonamenti per piscine e palestre.

Quando il welfare deriva dalla stipula di contratti, accordi o regolamenti aziendali la deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro è totale (art. 95 TUIR) e non limitata al cinque per mille come previsto dall’art. 100 del TUIR.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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