Nella definizione di “welfare aziendale” vengono fatte rientrare alcune prestazioni di opere e servizi (in natura o sotto forma di rimborso spese) che il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti.
La forma più semplice è quella che utilizza le “carte acquisti” per carburanti o alimentari (esenti se inferiori a 258,23 euro annui) che possono venir riconosciute con totale discrezionalità da parte del datore di lavoro.
Appena più complesse le regole dei buoni pasto (esenzione fino 5,29 euro giornalieri per i buoni cartacei – 7,00 euro per quelli elettronici) che debbono venir riconosciuti a tutti i lavoratori (o a categorie omogenee di dipendenti) per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa.
Altri tipi di prestazione sono di “welfare puro”, vale a dire servizi in ambito assistenziale, ricreativo, sanitario e educativo che debbono essere rivolti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti o ai lo familiari, indipendentemente dal fatto che risultino fiscalmente a carico, e cioè:
I servizi offerti possono riguardare ad esempio:
Quando il welfare deriva dalla stipula di contratti, accordi o regolamenti aziendali la deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro è totale (art. 95 TUIR) e non limitata al cinque per mille come previsto dall’art. 100 del TUIR.
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