In assenza di accordi di secondo livello (territoriali o aziendali), il CCNL Terziario Confcommercio del 30 marzo 2015 (art. 236 bis) prevede la corresponsione di un elemento economico di garanzia ai lavoratori impiegati nelle aziende che non applicano contratti collettivi di livello territoriale e che non abbiano sottoscritto contratti aziendali concernenti erogazioni economiche aggiuntive rispetto alla normale retribuzione prevista dal CCNL (art. 193).
Rammentiamo che, per la provincia di Vicenza è vigente un contratto integrativo territoriale che esenta le aziende dall’erogazione dell’elemento di garanzia (ne scriviamo nell’articolo “Terziario: sospeso il premio dell’integrativo provinciale”).
Andiamo ora ad analizzare a chi deve essere erogato l'ECG.
Nello specifico, “ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi”, va riconosciuto con la retribuzione di novembre 2017 l’EEG, nei seguenti importi:
Aziende Importo
Quadri, I e II liv. III e IV liv. V, VI e VII liv.
fino a 10 dipendenti 95,00 80,00 65,00
da 11 dipendenti 105,00 90,00 75,00
Operatori di vendita
Per gli operatori di vendita (art. 11 bis Protocollo aggiuntivo) l’elemento economico di
garanzia è quantificato come da tabella seguente:
Aziende Importo
I categoria II categoria
fino a 10 dipendenti 76,00 63,00
da 11 dipendenti 85,00 71,00
L’importo spettante:
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