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CHIARIMENTI SULL’EROGAZIONE DELL’ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA

CCNL Terziario: con la retribuzione di novembre 2017, in assenza di accordi di secondo livello, territoriali o aziendali, è previsto il pagamento dell’EEG ai lavoratori. Per le aziende che applicano il C.I.P. non è dovuto

lunedì 20 novembre 2017

In assenza di accordi di secondo livello (territoriali o aziendali), il CCNL Terziario Confcommercio del 30 marzo 2015 (art. 236 bis) prevede la corresponsione di un elemento economico di garanzia ai lavoratori impiegati nelle aziende che non applicano contratti collettivi di livello territoriale e che non abbiano sottoscritto contratti aziendali concernenti erogazioni economiche aggiuntive rispetto alla normale retribuzione prevista dal CCNL (art. 193).

Rammentiamo che, per la provincia di Vicenza è vigente un contratto integrativo territoriale che esenta le aziende dall’erogazione dell’elemento di garanzia (ne scriviamo nell’articolo “Terziario: sospeso il premio dell’integrativo provinciale”).

Andiamo ora ad analizzare a chi deve essere erogato l'ECG.
Nello specifico, “ai lavoratori a tempo indeterminato, nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi”, va riconosciuto con la retribuzione di novembre 2017 l’EEG, nei seguenti importi:

 

Aziende                                                                   Importo

                                                  Quadri, I e II liv.       III e IV liv.                  V, VI e VII liv.

fino a 10 dipendenti                       95,00                         80,00                         65,00

da 11 dipendenti                           105,00                       90,00                         75,00

 

Operatori di vendita

Per gli operatori di vendita (art. 11 bis Protocollo aggiuntivo) l’elemento economico di

garanzia è quantificato come da tabella seguente:

Aziende                                                                     Importo

                                                         I categoria                               II categoria

fino a 10 dipendenti                                76,00                                     63,00

da 11 dipendenti                                    85,00                                     71,00

 

L’importo spettante:

  • sarà calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 1° gennaio 2015 – 31 ottobre 2017 e le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni (art. 191 CCNL);
  • ai lavoratori a tempo parziale sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità (art. 76 CCNL);
  • è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto successivamente al 1° gennaio 2015;
  • non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il TFR.



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