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“LAVORO AGILE” O “SMART WORKING”

Le misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato

giovedì 14 dicembre 2017

Con la Legge n. 81 del 22 maggio 2017, in vigore dal 14 giugno 2017, sono state introdotte delle misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. Tali disposizioni sono finalizzate ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

COS’È IL LAVORO AGILE

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato articolata nel seguente modo:

  • l’attività lavorativa è svolta in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno;
  • la prestazione lavorativa è effettuata rispettando i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
  • possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa forniti dal datore di lavoro;
  • assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

Va prestata attenzione ad un aspetto: il lavoro agile non è una nuova tipologia contrattuale, ma rappresenta una modalità organizzativa utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgono mansioni compatibili con le sue caratteristiche.

L’ACCORDO INDIVIDUALE

Per l’instaurazione di questa modalità organizzativa è necessario un accordo tra le parti, stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. L’intesa deve disciplinare:

- l'esecuzione della prestazione anche all'esterno dei locali aziendali;

- le modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro;

- i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore.

Tale accordo può essere a tempo determinato o indeterminato; in quest’ultimo caso il recesso può avvenire con un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni (novanta giorni in caso di lavoratori disabili).

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Inoltre il lavoratore agile, quando presta l’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali, non è assimilabile ad un lavoratore in trasferta.

INCENTIVI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Al fine di incentivare tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, il legislatore ha stabilito che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato siano applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile, in quanto si tratta di lavoro dipendente.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è a disposizione l’Ufficio Sindacale di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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