Con la Legge n. 81 del 22 maggio 2017, in vigore dal 14 giugno 2017, sono state introdotte delle misure per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento. Tali disposizioni sono finalizzate ad incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
COS’È IL LAVORO AGILE
Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato articolata nel seguente modo:
Va prestata attenzione ad un aspetto: il lavoro agile non è una nuova tipologia contrattuale, ma rappresenta una modalità organizzativa utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgono mansioni compatibili con le sue caratteristiche.
L’ACCORDO INDIVIDUALE
Per l’instaurazione di questa modalità organizzativa è necessario un accordo tra le parti, stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. L’intesa deve disciplinare:
- l'esecuzione della prestazione anche all'esterno dei locali aziendali;
- le modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro;
- i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore.
Tale accordo può essere a tempo determinato o indeterminato; in quest’ultimo caso il recesso può avvenire con un termine di preavviso non inferiore a trenta giorni (novanta giorni in caso di lavoratori disabili).
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
Inoltre il lavoratore agile, quando presta l’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali, non è assimilabile ad un lavoratore in trasferta.
INCENTIVI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Al fine di incentivare tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, il legislatore ha stabilito che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato siano applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile, in quanto si tratta di lavoro dipendente.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento è a disposizione l’Ufficio Sindacale di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).
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