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VIDEOCAMERE COLLEGATE ALL’IMPIANTO DI ALLARME

Le indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per velocizzare la concessione dell'autorizzazione

giovedì 14 dicembre 2017

Com’è noto, nel caso di ditte con lavoratori dipendenti, l’installazione di un impianto di videosorveglianza nei locali aziendali deve ottenere la preventiva autorizzazione rilasciata dalla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tale autorizzazione, prevista dall’art. 4 della Legge n. 300/1970, ha lo scopo di verificare che venga rispettato il divieto assoluto di effettuare controlli a distanza della prestazione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per le imprese che intendono procedere all’installazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano, automaticamente, in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative connesse a tali particolari impianti.

Nello specifico, con la Nota Prot. n. 299/2017/RIS del 28 novembre 2017, ha chiarito che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.

Conseguentemente, in relazione alla evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, ha invitato gli uffici territoriali a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi assolutamente rapidi, stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.




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