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STOP AI CONTANTI PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Salari e stipendi non potranno più essere saldati in contanti e la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione

mercoledì 17 gennaio 2018

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

  • bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • assegno consegnato direttamente al lavoratore, o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

Rientrano nel campo di applicazione di questa novità tutti i rapporti di lavoro di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.

Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Sono esclusi dalla presente disposizione i rapporti di lavoro:

  • costituiti con le pubbliche amministrazioni;
  • domestico, costituiti in forza al relativo CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai datori di lavoro che violano tale obbligo si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

L’ufficio sindacale dell’Associazione è a disposizione delle aziende associate per ogni chiarimento.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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