A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:
I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
Rientrano nel campo di applicazione di questa novità tutti i rapporti di lavoro di cui all’articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.
Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Sono esclusi dalla presente disposizione i rapporti di lavoro:
Ai datori di lavoro che violano tale obbligo si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
L’ufficio sindacale dell’Associazione è a disposizione delle aziende associate per ogni chiarimento.
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