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INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

Il nuovo incentivo all’occupazione per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato dipendenti con età inferiore a 35 anni

mercoledì 17 gennaio 2018

I commi da 100 a 107 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 disciplinano un nuovo

incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di trentasei mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell’incentivo.

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità delle altre condizioni.

L’incentivo si sostanzia:

  • nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
  • per un periodo massimo di 36 mesi,
  • nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono esclusi dagli oneri che beneficiano dello sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell’incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo potrà avvalersi dell’incentivo per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero - ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il dipendente esonerato - entro i 6 mesi dall’assunzione di quest’ultimo, comporta la perdita dell’incentivo stesso e il recupero delle quote già fruite.

L’esonero contributivo trova applicazione anche:

  • in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
  • nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.

L’incentivo non trova applicazione, invece, per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall’ordinamento.

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